LA CONFERENZA UNIFICATA Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la nota del 20 novembre 2014 con la quale la Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza unificata, la bozza d'intesa indicata in oggetto, che e' stata diramata il 21 novembre 2014; Vista la lettera del 26 novembre 2014 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in argomento che e' stato diramato in pari data; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in parola, mentre le Regioni hanno consegnato un documento contenente raccomandazioni, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali; Sancisce intesa Tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini: Considerati: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione; il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonche' al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»; l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013 recante «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»; l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 di ripartizione delle risorse relative ai Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' 2013-2014 di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, in base al quale «con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119»; Ritenuto pertanto necessario, anche per garantire criteri omogenei a livello nazionale, individuare i requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; Si conviene: Art. 1 Definizione 1. I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le eta' ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. 2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono: essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalita' esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.