LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale
prevede che,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  il  Governo  puo'
promuovere la stipula di intese dirette a favorire il  raggiungimento
di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Vista la nota del 20 novembre 2014 con la quale la  Presidenza  dei
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  pari  opportunita',  ha
trasmesso, ai fini del perfezionamento  dell'intesa  da  parte  della
Conferenza unificata, la bozza d'intesa indicata in oggetto,  che  e'
stata diramata il 21 novembre 2014; 
  Vista la lettera del 26 novembre 2014  con  la  quale  il  suddetto
Dipartimento  ha  trasmesso  un  nuovo  testo  del  provvedimento  in
argomento che e' stato diramato in pari data; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso  avviso  favorevole  al
perfezionamento  dell'intesa  in  parola,  mentre  le  Regioni  hanno
consegnato un documento contenente raccomandazioni, che  allegate  al
presente atto, ne costituiscono parte integrante; 
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province  autonome
di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali; 
 
                           Sancisce intesa 
 
  Tra il Governo, le regioni e  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e le autonomie locali, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.
131, nei seguenti termini: 
    Considerati: 
      la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla  prevenzione  e  la
lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; 
      la legge 27 giugno 2013,  n.  77,  con  la  quale  l'Italia  ha
ratificato la suddetta Convenzione; 
      il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito   con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre   2013,   n.   119   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province»; 
      l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di  un
«Piano d'azione  straordinario  contro  la  violenza  sessuale  e  di
genere» nonche' al comma 2, lett. d)  stabilisce  di  «potenziare  le
forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai
loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete
dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza»; 
      l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013  recante
«Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»; 
      l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 luglio 2014 di ripartizione  delle  risorse  relative  ai
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'
2013-2014 di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013,  in
base al quale «con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede  di  Conferenza
unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi  necessari
che i Centri antiviolenza e le Case rifugio  devono  possedere  anche
per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di  cui  alla
legge 15 ottobre 2013, n. 119»; 
  Ritenuto pertanto necessario, anche per garantire criteri  omogenei
a livello nazionale, individuare i  requisiti  minimi  necessari  dei
Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio; 
 
                            Si conviene: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizione 
 
  1. I Centri antiviolenza sono strutture in  cui  sono  accolte  - a
titolo gratuito -  le  donne  di  tutte  le  eta'  ed  i  loro  figli
minorenni, le quali hanno subito violenza o che  si  trovano  esposte
alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal  luogo
di residenza. 
  2. I Centri antiviolenza, ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.
5-bis, comma 3, del decreto-legge n.  93  del  2013,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, sono promossi da: 
    a) enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne,  con  personale  specificatamente  formato
sulla violenza di genere; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa  o
in forma consorziata. 
  3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma  2,  lettera
b) devono: 
    essere iscritte agli Albi/registri  regionali  del  volontariato,
della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai  registri
regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero  ad  Albi
regionali appositamente istituiti; 
    avere nel loro Statuto i temi  del  contrasto  alla  violenza  di
genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle  donne
vittime di violenza e dei loro  figli  quali  finalita'  esclusive  o
prioritarie, coerentemente con  quanto  indicato  con  gli  obiettivi
della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare  una  consolidata  e
comprovata esperienza  almeno  quinquennale  nell'impegno  contro  la
violenza alle donne.