LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza  e  che  nella  determinazione
delle predette contribuzioni adotta  criteri  di  parametrazione  che
tengono conto dei  costi  derivanti  dal  complesso  delle  attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti; 
  Viste le proprie delibere n. 18.753 e n.  18.754  del  23  dicembre
2013  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2014 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Vista la propria delibera n. 19086 del  23  dicembre  2014  con  la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2015, i soggetti tenuti
alla contribuzione; 
  Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2015, la  misura
della contribuzione dovuta dai soggetti  individuati  nella  suddetta
delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2015,  dai  soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014  e'
determinato nelle seguenti misure: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere  a),
b), c), d), e) ed f) della delibera n. 19086 del 23 dicembre 2014  e'
computato come segue: 
  2/1 per i soggetti di cui alle lettere a), c) e d) e' computato  in
misura pari ad € 3.000,00 maggiorato, per le Banche  italiane,  Poste
Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in
Italia e Banche extracomunitarie con o senza  succursale  in  Italia,
dello 1,96% dei ricavi da servizi di investimento, per le Societa' di
intermediazione mobiliare  dello  0,34%  dei  ricavi  da  servizi  di
investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al
31 dicembre 2013 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2014,  sono
tratti  dalle  segnalazioni  di  vigilanza  redatte  ai  sensi  della
Circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio  2008  per  le
Banche ed ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del  2
luglio  1991  per  le  Societa'  di  intermediazione  mobiliare.   In
particolare saranno considerate le pertinenti sotto voci  della  voce
40924 per le Banche e delle voci 43962 e 43964  per  le  Societa'  di
intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione  per
ciascun intermediario e' pari ad € 100.000,00; 
  2/2 per i soggetti di cui alle lettere b), e) ed  f)  e'  computato
con riferimento  al  numero  dei  servizi/attivita'  di  investimento
autorizzati alla data del 2  gennaio  2015  [esclusa  l'attivita'  di
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art.  1,
comma 5, lettera  g),  del  decreto  legislativo  n.  58/1998]  nelle
seguenti misure: 
    a) un servizio/attivita' di investimento: € 3.000,00; 
    b) due servizi/attivita' di investimento: € 10.620,00; 
    c) tre servizi/attivita' di investimento: € 19.210,00; 
    d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 25.990,00; 
    e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 32.770,00; 
    f) sei servizi/attivita' di investimento: € 42.940,00. 
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k),
della delibera n.  19086  del  23  dicembre  2014  e'  computato  con
riferimento  agli  strumenti  finanziari  quotati  o   ammessi   alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2015, come segue: 
    3/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere k1) ed k2): 
      a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una  quota
fissa di € 14.250,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, piu'  €
133,43 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a  €  100.000.000  di
capitale sociale, piu' € 107,27 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di
capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000  la  relativa  tariffa
viene applicata proporzionalmente. A decorrere  dall'anno  2014  sono
esentate le azioni di  societa'  ammesse  a  quotazione  sui  mercati
regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel
periodo intercorrente  tra  l'avvio  delle  negoziazioni  e  l'ultimo
giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello  di  riferimento
sia risultata inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  L'esenzione  si
applica per i primi tre anni decorrenti  dall'anno  di  ammissione  a
quotazione; 
      b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad  una
quota fissa di € 14.250,00 per ogni emissione quotata; 
      c) l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo
Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6 dicembre  2011,
n. 201 e' pari ad una quota fissa di € 4.050,00  per  ogni  emissione
quotata; 
      d) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una  quota
fissa di € 14.250,00 per ogni warrant quotato; 
      e) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una  quota  fissa  di  €  1.985,00  per  ogni
strumento quotato; 
      f) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds, di  exchange  trade
funds attivi e di sicav emesse da societa' italiane e'  pari  ad  una
quota fissa di € 3.880,00 per ciascun fondo o  per  ciascun  comparto
quotato; 
      g) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente
e' pari ad € 450.000,00; 
    3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera k1): 
      a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant emessi e' pari ad una quota fissa di € 14.250,00; 
      b) l'importo del  contributo  per  i  covered  warrant,  per  i
certificates, per gli exchange traded commodities e per gli  exchange
traded notes e' pari ad una  quota  fissa  di  €  1.985,00  per  ogni
strumento quotato; 
      c) l'importo del contributo per le quote e le azioni  di  fondi
comuni di investimento, di exchange traded funds, di  exchange  trade
funds attivi e di sicav e' pari ad una quota fissa di € 3.880,00  per
ciascun fondo o per ciascun comparto quotato; 
      d) la misura massima della contribuzione per ciascun  emittente
e' pari ad € 450.000,00. 
  4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m),
punti m1), m2), m3) e m4), della delibera n. 19086  del  23  dicembre
2014 e' determinato nelle seguenti misure: 
    4/1 per le  sollecitazioni  all'investimento  e  per  le  offerte
pubbliche di  acquisto  e/o  di  scambio  per  le  quali,  a  seguito
dell'approvazione  del  prospetto  unico  o  tripartito  ovvero   del
prospetto di base  ovvero  del  documento  di  offerta,  il  soggetto
proponente non abbia  concluso  la  sollecitazione  ovvero  l'offerta
pubblica, e' pari ad una quota fissa di € 4.670,00; 
    4/2 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un  premio,
il diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un  valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita'  sottostante,  e'
pari a € 465,00 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola tranche per tale intendendosi una singola  serie  di  titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da  un  differente  valore
teorico prestabilito); 
    4/3 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari,
per ciascuna  sollecitazione,  ad  una  quota  fissa  di  €  4.670,00
maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore  superiore
a € 500.000, dello 0,93357% del controvalore eccedente tale  importo.
La misura massima della contribuzione  e'  pari  a  €  2.500.000  per
ciascuna sollecitazione all'investimento; 
    4/4 per le  sollecitazioni  all'investimento  aventi  ad  oggetto
strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in  modo
continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma  4,  del
regolamento Consob n. 11.971/1999, e' pari ad una quota  fissa  di  €
715,00 per ciascuna sollecitazione conclusa; 
    4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento,  per  le  altre
offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna  sollecitazione  ovvero  per  ciascuna  offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 4.670,00  maggiorata,  nel
caso di offerta avente controvalore superiore a €  13.000.000,  dello
0,03413% del controvalore eccedente tale importo. La  misura  massima
della contribuzione e' pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione
all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio; 
    4/6 per l'ammissione alle negoziazioni di  strumenti  finanziari,
precedute dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione e'  pari,
per ciascuna operazione di  ammissione,  ad  una  quota  fissa  di  €
4.670,00; 
    4/7 per l'ammissione alle negoziazioni  di  strumenti  finanziari
rivenienti  da  operazioni  di  integrazione  aziendale  (fusioni   o
scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza,  e'
pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa  di  €
2.460,00. 
  5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di  cui
al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al  prezzo  definitivo  d'offerta  del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o nel documento d'offerta
ed al quantitativo effettivamente  collocato  o  acquistato.  Per  le
offerte pubbliche  di  scambio  il  controvalore  dell'operazione  e'
costituito dal valore dei titoli  effettivamente  acquisiti.  Per  le
sollecitazioni   all'investimento   aventi   ad   oggetto    cambiali
finanziarie  o  altri  prodotti  finanziari  emessi  sulla  base   di
programmi di  emissione  annuali,  il  contributo  e'  computato  sul
controvalore effettivamente  collocato  e  comunque  nei  limiti  del
controvalore  complessivo  previsto  dal  programma  di  emissione  e
indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno
2014 sono esentate  dal  pagamento  della  contribuzione  annuale  le
operazioni  di  offerta  al  pubblico  finalizzate  all'ammissione  a
quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui  ai  precedenti
commi per le quali ricorrano le seguenti  condizioni:  fatturato,  in
base al bilancio  approvato  relativo  all'ultimo  esercizio  fiscale
rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta
al pubblico di sottoscrizione  pari  ad  almeno  il  30%  del  totale
collocato. 
  6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera n),
della delibera n. 19086 del 23 dicembre  2014  e'  determinato  nella
misura del 9,16%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
incarichi di  revisione  legale  sul  bilancio  di  esercizio  e  sul
bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute
nella Parte  IV,  Titolo  III,  Capo  II,  Sezione  VI,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1 e  43,  comma  2,
del decreto legislativo n. 39/2010. 
  7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s),
della delibera n.  19086  del  23  dicembre  2014  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 21.500,00; 
    b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 43.700,00; 
    c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 65.900,00; 
    d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 88.500,00. 
  8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t),
della delibera n.  19086  del  23  dicembre  2014  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 8.200,00; 
    b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 14.000,00; 
    c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 19.200,00; 
    d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 24.700,00. 
  9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera w),
della delibera n.  19086  del  23  dicembre  2014  e'  computato  con
riferimento al numero di emittenti  che  abbiano  aderito  a  ciascun
servizio di diffusione o stoccaggio alla data  del  2  gennaio  2015,
nelle seguenti misure: 
    a) da 0 a n. 19 emittenti aderenti al servizio: € 4.000,00; 
    b) da n. 20 a n. 49 emittenti aderenti al servizio: € 6.000,00; 
    c) da n. 50 a n. 99 emittenti aderenti al servizio: € 8.000,00; 
    d) oltre n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 10.000,00.