LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 13 novembre 2014; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l'art. 2,
comma 100, lettera a) che dispone la  costituzione  di  un  Fondo  di
garanzia  presso  il  Mediocredito  Centrale  S.p.a.  per  assicurare
parzialmente i crediti concessi dagli istituti di  credito  a  favore
delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  che,  all'art.
18, comma 1, lettera r) dispone che  sono  riservate  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a)  della  legge  23  dicembre
1996, n.662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono
individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il  proprio
intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi  di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,  comma  4  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385; 
  Visto l'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486)
con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le  modalita'
con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione
dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1,
lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  stabilendo
che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione tecnica; 
  Vista la nota della Regione Marche del 20 ottobre 2014 con la quale
si provvede a trasmettere la deliberazione della Giunta regionale del
6 ottobre 2014, corredata dalla prescritta relazione tecnica relativa
al sistema delle garanzie  per  le  piccole  e  medie  imprese  nella
regione Marche, con particolare riferimento all'intervento pubblico e
alle risorse  messe  a  disposizione,  corredata  delle  informazioni
richieste  dall'atto  della  Conferenza  del  26  luglio  2001  sopra
indicato, diramata con nota prot. CSR 4288 P-4.23.2.12 del 27 ottobre
2014; 
  Considerato che con la deliberazione della Giunta  regionale  delle
Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera
volta a limitare, nel territorio della Regione  stessa,  l'intervento
del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei  consorzi  di  garanzia
collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese  di  una  o  piu'
province  della  regione,  per  le  operazioni  di  importo  fino   a
150.000,00 euro; 
  Considerato che la Regione Marche, con  la  delibera  della  Giunta
sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del
Fondo e' estesa all'operativita' per portafogli di cui  all'art.  39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,  convertito  dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per  il  giorno  5
novembre 2014, nel corso della quale la Regione Marche ha fornito  al
Ministero dello sviluppo economico i chiarimenti richiesti in  merito
alla scelta della Giunta regionale di prevedere  che  la  limitazione
dell'intervento   del   Fondo   di   Garanzia   sia   estesa    anche
all'operativita' per portafogli di cui  all'art.  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n.214; 
  Considerato  che  il  Ministero   dello   sviluppo   economico,   a
conclusione della riunione tecnica sopra indicata, non  ha  formulato
osservazioni in  merito  alla  richiesta  della  Regione  Marche  nei
termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra  citata
e che il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha  espresso  il
proprio nulla osta all'assunzione della delibera stessa; 
  Visti gli esiti dell'odierna  Seduta,  nel  corso  della  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha confermato quanto espresso  nel
corso della riunione  tecnica  sopra  citata,  esprimendo  dunque  il
proprio nulla osta in merito all'assunzione della delibera in  esame,
ricordando l'avvertenza  espressa  in  sede  tecnica  che  la  scelta
effettuata dalla Regione trovi  fondamento  nell'effettiva  capacita'
del sistema regionale di garanzia di supportare, anche in assenza  di
un intervento diretto del Fondo  di  garanzia,  le  piccole  e  medie
imprese marchigiane nell'accesso al credito; 
  Considerato che le Regioni e gli  Enti  locali  hanno  espresso  il
proprio assenso all'accoglimento della richiesta della Regione Marche
e all'assunzione della delibera in esame; 
 
                              Delibera: 
 
  nei termini di cui in premessa, ai sensi  dell'art.  18,  comma  1,
lettera  r)  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.112,   di
individuare la Regione Marche quale Regione  sul  cui  territorio  il
Fondo di garanzia limita il proprio  intervento  alla  controgaranzia
dei  fondi  regionali  e  dei  consorzi  di  garanzia  fidi,  per  le
operazioni di importo fino a 150.000,00  euro  e  di  estendere  tale
limitazione all'operativita' per portafogli di cui  di  cui  all'art.
39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 
    Roma, 13 novembre 2014 
 
                                              Il Presidente: Lanzetta 
 
Il segretario: Naddeo