IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  ottobre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito  il  territorio
della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di  Vara,  Ricco'
del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di
La Spezia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre  2014,
con cui lo stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio
dei ministri del 30 ottobre 2014, in  conseguenza  delle  eccezionali
avversita' atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno
colpito il territorio della provincia  di  Genova  e  dei  comuni  di
Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese  Ligure  nella
Val di Vara in provincia di La Spezia, e' stato esteso al  territorio
dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di  Vara  in
provincia di La Spezia, nei limiti delle risorse ivi stanziate; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24  dicembre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al
18 novembre 2014; 
  Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
n. 203 del 14 novembre 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il
territorio della provincia di Genova e dei  comuni  di  Borghetto  di
Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in
provincia di La Spezia.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
n. 216 del 30 dicembre 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della  regione  Liguria
nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.»; 
  Vista  la  richiesta  del  21  gennaio  2015  del   Direttore   del
Dipartimento ambiente della regione Liguria - Commissario delegato; 
  Vista la nota  del  4  febbraio  2015  con  cui  il  Direttore  del
Dipartimento ambiente della regione Liguria -  Commissario  delegato,
nel trasmettere il parere reso dal Direttore generale  dell'ISPRA  in
data 9 gennaio 2015, chiede di modificare il comma 2  dell'  art.  11
delle ordinanze n. 203 e n. 216 del 2014; 
  Ravvisata la necessita' di porre  in  essere  ulteriori  interventi
urgenti  finalizzati  a  concludere  celermente  la  fase  di   prima
emergenza nei territori alluvionati,  consentendo  la  ripresa  delle
normali condizioni di vita delle popolazioni,  nonche'  la  messa  in
sicurezza dei territori interessati dall'evento in questione; 
  Tenuto conto, altresi', che  la  presente  ordinanza  non  comporta
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per  cui  non  ricorrono  i
presupposti per acquisire il concerto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze previsto dall'art.  5,  comma  2-bis,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; 
  Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del  10  febbraio
2015; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Materiali vegetali 
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  11  delle  ordinanze  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n.
216 del 30  dicembre  2014  e'  cosi'  sostituito:  «2.  I  materiali
vegetali di cui al comma 1,  sono  assimilati  ai  materiali  di  cui
all'art. 185 comma 1 lett. f), del decreto-legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni in  deroga  all'art.  184  comma  2
lett.  d)  del   medesimo   decreto   limitatamente   all'ambito   di
applicazione della  presente  ordinanza.  I  suddetti  materiali,  in
quanto  non  rifiuti  in  deroga  all'art.  182   comma   6-bis   del
decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni
potranno essere bruciati in quantitativi giornalieri superiori ai tre
metri steri, previo parere dell'ARPAL, che si esprime sulla tipologia
dei materiali ammissibili a  combustione  e  sulla  destinazione  dei
residui stessi.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2015 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli