IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  Ospedali   psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  s.m.,  che
autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28  dicembre  2001  n.
448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.  350,  30  dicembre
2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre  2006  n.  296,  24
dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23  dicembre  2009  n.
191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.  183,  24  dicembre
2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza «la spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma  di  utilizzo  proposto  dalla  medesima  regione
...all'erogazione delle risorse si provvede per stati di  avanzamento
dei lavori. Per le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191.»; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art.  7,  comma  12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   95,
convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
per  un  valore  complessivamente   pari,   nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre 2012 ripartisce alla regione Friuli-Venezia Giulia la  somma
di euro 2.532.737,42 e all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse sono
assegnate, ad ogni singola regione, con decreto  del  Ministro  della
salute di approvazione di uno specifico programma di  utilizzo  delle
risorse ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Preso atto  che  con  deliberazione   di   Giunta   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia n. 1302 del 19 luglio 2013 e'  stato  approvato
il programma  per  l'utilizzo  delle  risorse  ripartite  dal  citato
decreto ministeriale del 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre  2013,  che  assegna  alla
regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro  1.484.751,20  per  lo
svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato
«Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici
con misure di sicurezza di Maniago (PN)», e riserva una quota pari  a
euro 1.047.986,22, per la realizzazione  di  interventi  che  saranno
successivamente proposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia volti ad
incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico - riabilitativi
e a favorire misure alternative all'internamento; 
  Visto il cit. art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari, che  fissa  al  31  marzo  2015  il
termine per il completamento del processo di  tali  strutture  e  che
prevede la possibilita' per le regioni  di  modificare  entro  il  15
giugno  2014  i  programmi  presentati  in  precedenza,  al  fine  di
provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute  mentale,
di contenere il numero complessivo  dei  posti  letto  da  realizzare
nelle  strutture  sanitarie  e   di   destinare   le   risorse   alla
realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; 
  Preso atto che la regione Friuli-Venezia Giulia si e' avvalsa della
facolta' di modificare il programma presentato in precedenza; 
  Preso atto  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale n. 744 del 17 aprile 2014 il  nuovo
programma che prevede, per un  importo  complessivo  a  carico  dello
Stato di euro 2.532.737,05, la realizzazione dei seguenti interventi: 
    1. struttura sanitaria di accoglienza di Duino Aurisina (TS), per
un importo a carico dello Stato pari ad euro 522.500,00; 
    2. struttura residenziale DSM di Maniago (PN), per un  importo  a
carico dello Stato pari ad euro 1.416.336,57; 
    3. struttura sanitaria di accoglienza del DSM di  Udine,  per  un
importo a carico dello Stato pari ad euro 593.900,48; 
  Acquisito verbale prot. n. 149006712,  del  10  novembre  2014,  il
parere espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali
della programmazione sanitaria e della prevenzione,  sulla  base  dei
requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre  2012  e  dal
decreto  ministeriale  28  dicembre  2012,  da  quanto  previsto  dal
decreto-legge 25 marzo 2013  n.  24  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo  2014,
n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2014,  n.
81; 
  Acquisito, prot. 25719 del 16 dicembre 2014,  il  concerto  tecnico
finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  24  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n.  198,  con
il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato,
dott. Vito De Filippo; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di  sanita'
penitenziaria  e   salute   mentale   limitatamente   agli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  decreto  del  Ministero  della  salute  del  22  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre  2013,  e'
revocato per le motivazioni di cui in premessa.