IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 20 del  citato  regolamento  (CE)  n.
110/2008  che,  ai  fini  della   registrazione   delle   Indicazioni
geografiche stabilite,  prevede  la  presentazione  alla  Commissione
europea di una scheda  tecnica,  contenente  i  requisiti  prescritti
dall' art. 17 del medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista  l'istanza  di  registrazione   dell'indicazione   geografica
transfrontaliera «Genepi' della Valle d'Aosta» o «Genepi de la Vallee
d'Aoste» presentata dall'Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta; 
  Verificata la conformita' della documentazione  richiesta  in  base
all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
  Vista  l'assenza  di  opposizioni   alla   scheda   tecnica   della
indicazione geografica «Genepi' della Valle d'Aosta» o «Genepi de  la
Vallee d'Aoste» pubblicata con avviso nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione geografica «Genepi'  della  Valle
d'Aosta» o «Genepi de la Vallee d'Aoste», riportata nell'Allegato  A,
parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 febbraio 2015 
 
                                       Il direttore generale: Assenza