LA BANCA D'ITALIA e LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo unico); Visto l'art. 69 del Testo unico che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la CONSOB, i servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonche' gli articoli 80 e 81 del Testo unico, che attribuiscono alla CONSOB il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, i servizi di gestione accentrata; Visti gli articoli 77 e 82 del Testo unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e di gestione accentrata e sui soggetti che li gestiscono per il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza; Visto il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale «I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo»,e che prevede altresi' che «La Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.»; Ravvisata la necessita' di adattare il quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziarie dei servizi di gestione accentrata rivenienti dall'adesione della Monte Titoli S.p.a. alla futura piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea Target 2 Securities (T2S) gestita dall'Eurosistema; Considerate le previsioni in tema di individuazione di identici momenti di definitivita' e di irrevocabilita' da parte di sistemi che abbiano una comune infrastruttura di regolamento contenute nell'art. 48, comma 8, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; Considerata la specifica esenzione introdotta in tema di outsourcing dall'art. 30, comma 5, del predetto regolamento n. 909/2014, nel caso di esternalizzazione di attivita' e servizi a una entita' pubblica, al ricorrere di determinate condizioni; Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento agli interventi di modifica del provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare dell'una o dell'altra Autorita', d'intesa con l'altra; Emanano il presente atto recante le modifiche al provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione». L'atto recante le modifiche al provvedimento del 22 febbraio 2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2015 Il Governatore della Banca d'Italia: Visco Il Presidente della CONSOB: Vegas