LA BANCA D'ITALIA 
 
 
                                  e 
 
 
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  «Testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»  (Testo
unico); 
  Visto l'art. 69 del Testo unico che attribuisce alla Banca d'Italia
il potere di disciplinare, d'intesa  con  la  CONSOB,  i  servizi  di
liquidazione delle operazioni su strumenti  finanziari,  nonche'  gli
articoli 80 e 81 del Testo unico, che attribuiscono  alla  CONSOB  il
potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, i servizi  di
gestione accentrata; 
  Visti gli articoli 77 e 82 del Testo unico, che attribuiscono  alla
Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi di liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari e di gestione  accentrata  e
sui soggetti che li gestiscono per il perseguimento  delle  finalita'
di rispettiva competenza; 
  Visto il provvedimento adottato d'intesa  dalla  Banca  d'Italia  e
dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008,  recante  la  «Disciplina  dei
servizi di gestione  accentrata,  di  liquidazione,  dei  sistemi  di
garanzia e delle relative societa' di gestione»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210, e successive modifiche e  integrazioni,  in  base  al  quale  «I
sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in  cui
un ordine di trasferimento e' immesso  nel  sistema  medesimo»,e  che
prevede altresi' che «La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del
presente comma.»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  adattare  il  quadro   regolamentare
nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione  delle
operazioni  su  strumenti  finanziarie  dei   servizi   di   gestione
accentrata rivenienti dall'adesione della Monte  Titoli  S.p.a.  alla
futura piattaforma di regolamento dei  titoli  pan-europea  Target  2
Securities (T2S) gestita dall'Eurosistema; 
  Considerate le previsioni in tema  di  individuazione  di  identici
momenti di definitivita' e di irrevocabilita' da parte di sistemi che
abbiano una comune infrastruttura di regolamento contenute  nell'art.
48, comma 8, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012; 
  Considerata  la  specifica  esenzione   introdotta   in   tema   di
outsourcing dall'art.  30,  comma  5,  del  predetto  regolamento  n.
909/2014, nel caso di esternalizzazione di attivita' e servizi a  una
entita' pubblica, al ricorrere di determinate condizioni; 
  Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento  agli  interventi
di modifica del provvedimento adottato d'intesa dalla Banca  d'Italia
e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 rientranti nelle materie che,
ai sensi delle disposizioni sopra richiamate,  sono  attribuite  alla
competenza regolamentare dell'una o  dell'altra  Autorita',  d'intesa
con l'altra; 
 
                               Emanano 
 
il presente atto  recante  le  modifiche  al  provvedimento  adottato
d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione». 
  L'atto recante le modifiche al provvedimento del 22  febbraio  2008
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 febbraio 2015 
 
                           Il Governatore della Banca d'Italia: Visco 
 
 
Il Presidente della CONSOB: Vegas