IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n. 580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e, qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno, aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto in particolare l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento»; Considerato che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unioncamere, tenendo anche conto della perdurante difficile situazione congiunturale e della disponibilita' del sistema camerale di farsi carico della conseguente differenza fra fabbisogno e gettito previsto per diritto annuale, non sono stati ravvisati motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle stabilite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante la riduzione di gettito nel frattempo rilevata; Richiamate, in proposito, le note del Ministero dello sviluppo economico n. 255658 del 27 dicembre 2011, n. 26118 del 21 dicembre 2012 e n. 201237 del 5 dicembre 2013 con le quali sono state confermate rispettivamente per l'anno 2012, 2013 e 2014 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse; Ritenuto che la determinazione del fabbisogno di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni debba essere comunque effettuata anche se risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 e per gli ulteriori anni per i quali dovra' essere applicato l'art. 28 del citato decreto-legge n. 90 del 2014; Tenuto conto della necessita' di riesaminare comunque annualmente il fabbisogno e di aggiornare ove necessario le misure del diritto annuale a decorrere dal 2016, in relazione alle eventuali innovazioni normative nel frattempo intervenute e agli effetti del riordino del sistema camerale; Visto il comma 9, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successivi modificazioni, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»; Visto in particolare il comma 55 dell'art. 1 che prevede che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una somma di 70 milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto, altresi', che lo stesso comma 55 dispone che i criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del medesimo comma sono definiti con il decreto di cui all'art. 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese; Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unita' locali, sia con riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.