IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita' e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas; Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2015 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2015/2016, come per il precedente anno contrattuale che lo ha stabilito con il comunicato del 29 gennaio 2014; Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale; Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di Gas naturale liquefatto - GNL; Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 200 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 38,52 MJ/Sm³; Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da destinare ai servizi di modulazione; Ritenuto necessario, al fine mantenere le attuali logiche di mercato previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 per l'allocazione delle capacita' di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015; Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; Ritenuto opportuno aumentare la gamma di prodotti offerti dal sistema di stoccaggio con servizi di durata pluriennale; Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del prodotto di punta; Decreta: Art. 1 Approvvigionamento di gas naturale per le imprese 1. In attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1/2012, una capacita' di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi di quella resasi disponibile a seguito della rideterminazione del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero alle imprese industriali. 2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da: a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni di metri cubi per cliente, con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10% per almeno due giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi tre anni termici conclusi, e attestata dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale; b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri dell'Unione europea che in condizioni di reciprocita' ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto; c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione. 3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto. 4. Le imprese di rigassificazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, e fino al 23 febbraio 2015, accolgono le richieste presentate dai soggetti interessati al servizio integrato di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2015. 5. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacita' di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima e' attribuita ai richiedenti in base ai seguenti criteri, in ordine, di sicurezza degli approvvigionamenti: a) richiesta di maggiore capacita' di rigassificazione; b) importazione di GNL da Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. La capacita' di rigassificazione allocata in base alle procedure di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di un equivalente spazio di stoccaggio, con un profilo di utilizzo costante della capacita' erogata come definita nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio. 7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito «Autorita'» con propria delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione. 8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, unitamente alle ulteriori capacita' non richieste per il servizio di stoccaggio minerario.