IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
«decreto  legislativo  n.  93  del  2011»  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2011; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n.  1  del
2012»; 
  Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012,  n.  77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed  in  particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi  lo  stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la
capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita'
e'  interamente  nella  disponibilita'   dell'impresa   maggiore   di
stoccaggio del sistema nazionale del gas; 
  Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in  data
26 gennaio 2015 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi  standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2015/2016,
come per il precedente anno contrattuale che lo ha stabilito  con  il
comunicato del 29 gennaio 2014; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.
164/2000,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato   e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non  utilizzata  per
lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali
per  servizi  integrati  di  rigassificazione  e  stoccaggio  di  gas
naturale; 
  Considerato che, in caso  di  domanda  del  servizio  integrato  di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli  approvvigionamenti,  ai  soggetti  che   contribuiscono   alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento  di  Gas  naturale
liquefatto - GNL; 
  Considerato che, secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  il  volume   dello
stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari  delle
concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e'  stato  di
200 milioni di metri cubi standard,  considerando  un  PCS  di  38,52
MJ/Sm³; 
  Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e'  da
destinare ai servizi di modulazione; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  mantenere  le  attuali  logiche  di
mercato previste per il settore dello stoccaggio  del  gas  naturale,
confermare le procedure di allocazione  concorrenziali  espresse  nel
decreto ministeriale del 19 febbraio 2014 in tema  di  stoccaggio  di
modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n.  1  del
2012 per l'allocazione delle capacita' di stoccaggio per  il  periodo
1° aprile 2014-31 marzo 2015; 
  Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; 
  Ritenuto opportuno aumentare  la  gamma  di  prodotti  offerti  dal
sistema di stoccaggio con servizi di durata pluriennale; 
  Ritenuto opportuno aggiungere la  capacita'  non  allocata  per  lo
stoccaggio  minerario  al  valore  complessivo  della  capacita'  del
prodotto di punta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Approvvigionamento di gas naturale per le imprese 
 
  1. In attuazione dell'art. 14  del  decreto-legge  n.  1/2012,  una
capacita' di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri  cubi
di quella resasi disponibile a  seguito  della  rideterminazione  del
volume di  stoccaggio  strategico  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 marzo 2012, e' assegnata  per  l'offerta  di  servizi
integrati di rigassificazione, comprensivi dello  stoccaggio  di  gas
naturale, finalizzati a consentire  l'approvvigionamento  diretto  di
GNL dall'estero alle imprese industriali. 
  2.  Per  imprese  industriali  si  intendono   i   clienti   finali
industriali, e i loro consorzi, caratterizzati da: 
    a) un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 5 milioni  di
metri cubi per cliente, con caratteristica di continuita', entro  una
banda di variazione del 10% per almeno due giorni  lavorativi,  anche
non  consecutivi,  con  riferimento  agli  ultimi  tre  anni  termici
conclusi, e attestata  dall'impresa  di  trasporto  o  da  quella  di
distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di  prelievo  del
cliente finale; 
    b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati  membri
dell'Unione europea  che  in  condizioni  di  reciprocita'  ammettono
l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe  a
quelle di cui al presente decreto; 
    c) per una  quota  non  superiore  ai  propri  consumi  nell'anno
termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione. 
  3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare  i  requisiti  dei
relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla  procedura  di
sottoscrizione di capacita'  spot,  mensile  o  annuale,  secondo  la
durata del servizio di rigassificazione richiesto. 
  4. Le imprese di rigassificazione entro cinque giorni dalla data di
comunicazione del  presente  decreto  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 2,  e  fino  al  23  febbraio  2015,  accolgono  le
richieste presentate dai soggetti interessati al  servizio  integrato
di cui al comma 1, per il periodo fino al 30 settembre 2015. 
  5. Nel caso in cui la domanda del  servizio  integrato  di  cui  al
presente  articolo  sia  superiore  all'offerta   di   capacita'   di
stoccaggio  di  cui  al  comma  1,  quest'ultima  e'  attribuita   ai
richiedenti in base ai seguenti  criteri,  in  ordine,  di  sicurezza
degli approvvigionamenti: 
    a) richiesta di maggiore capacita' di rigassificazione; 
    b) importazione di GNL da Stati  dai  quali  non  sono  in  corso
importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. La capacita' di rigassificazione allocata in base alle procedure
di cui al comma 4 comporta il diritto all'allocazione per il relativo
anno di stoccaggio, da parte della impresa maggiore di stoccaggio, di
un equivalente spazio di  stoccaggio,  con  un  profilo  di  utilizzo
costante  della  capacita'  erogata  come  definita  nel  Codice   di
stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio. 
  7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
di seguito «Autorita'» con propria delibera stabilisce i criteri  per
la  determinazione  delle  tariffe  per  il  servizio  integrato   di
stoccaggio e rigassificazione. 
  8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art.  2,
comma 2, unitamente alle ulteriori capacita'  non  richieste  per  il
servizio di stoccaggio minerario.