IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 13, comma  7-bis  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014,  n.  9,  ai  cui  sensi,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso, alle  condizioni
indicate nel medesimo articolo, un indennizzo alle imprese che  hanno
subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere; 
  Considerata la necessita' di avviare tempestivamente  l'istruttoria
per la concessione  dei  suddetti  indennizzi,  al  fine  di  evitare
ulteriori pregiudizi e ritardi alle  imprese  che  si  trovano  nella
situazione  di  cui  al  citato  articolo  13,   comma   7-bis,   del
decreto-legge n. 145 del 2013; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Richiesta di indennizzo 
 
  1. Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo
13,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
imprese richiedenti trasmettono al Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti, Struttura tecnica di missione  di  cui  all'art.  163,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - e  per  conoscenza
alle stazioni appaltanti - la documentazione idonea a  comprovare  la
sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione. 
  2. A tal fine le imprese devono trasmettere: 
    a) una relazione illustrativa  idonea  ad  evidenziare  i  danni,
riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni  strumentali,  che
l'impresa richiedente ha subito come conseguenza del  verificarsi  di
delitti non colposi, commessi al  fine  di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere  e  che  hanno
pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni  assunte  per
la realizzazione dell'opera che  l'impresa  e'  stata  incaricata  di
realizzare; 
    b) una relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione
alle quali detti danni si sono prodotti, con l'indicazione  del  loro
ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce; 
    c)   copia   della   denuncia/querela   presentata   dall'impresa
richiedente, o dalla  stazione  appaltante,  per  quanto  concerne  i
delitti non colposi, commessi al  fine  di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria esecuzione delle  attivita'  di  cantiere,  e  che  hanno
determinato all'impresa richiedente il venire in essere dei danni  di
cui alla lettera a); 
    d) copia dell'eventuale  costituzione  in  giudizio  dell'impresa
richiedente quale parte civile ai sensi dell'articolo 74  del  codice
di procedura penale; 
    e) una dichiarazione sostitutiva redatta ai  sensi  dell'art.  46
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.   445   del   2000
attestante l'esistenza, o l'inesistenza,  di  coperture  assicurative
dirette a risarcire o indennizzare gli eventi di cui all'articolo 13,
comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145; 
    f) una dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio,  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del  2000,  mediante  la  quale   l'impresa   richiedente   dichiara,
fornendone  un  riscontro  documentale,   l'ammontare   delle   somme
percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non  colposi  di
cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145.