IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
   Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica,  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi"; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Vista la domanda presentata in data 30 settembre 2014  dall'impresa
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in  Bandra  (West)
Mumbai  (India),  Dominic  Holm,  29  th  Road,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato DELTAMIX 25, contenete  la  sostanza  attiva
deltametrina, uguale al prodotto  di  riferimento  denominato  Poleci
registrato al n 14898 con D.D. in data 1° agosto  2011,  dell'Impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che: 
    - il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  Poleci
registrato al n 14898; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del  28  marzo  2003  di  recepimento
della direttiva  2003/5/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata abrogata dal  Reg.
(CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione  ora
e'  considerata  approvata  ai  sensi  del  suddetto  Regolamento   e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Reg. 823/2012 della  Commissione  del  14  settembre  2012
recante deroga al regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  per
quanto riguarda le  date  di  scadenza  dell'approvazione  di  alcune
sostanze  attive  tra  cui  la  deltametrina,  che  risulta  pertanto
approvata fino al 31 ottobre 2016; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 ottobre
2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio"; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  ottobre
2016, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in
Bandra (West) Mumbai (India), Dominic Holm, 29 th Road e' autorizzata
ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato
DELTAMIX  25  con  la  composizione  e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10 - 50 - 100 -  250
- 500; L 1 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG). 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle Imprese estere: 
    Chemark  Kft   H-8182   Peremarton   gyartelep,   Tulipan   utca,
(Ungheria); 
    Spachem SL -  Poligono  Industrial  Guadasequies  46839  Valencia
(Spagna); 
    Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. ul. Chemikow  1  37-310
Nowa Sarzyna (Polonia). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16181. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate con le quali il  prodotto  deve  essere  posto  in
commercio. 
  Relativamente all'etichetta classificata alle  condizioni  previste
dal Reg. 1272/2008 e' corrispondente a quella  proposta  dall'Impresa
titolare  per  il  prodotto   di   riferimento,   adeguata   per   la
classificazione alle condizioni previste dallo stesso Reg. 1272/2008,
secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del
14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
     Roma, 9 dicembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco