IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il decreto con il quale  la  societa'  STALLERGENES  S.A.  e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ORALAIR; 
  Vista la domanda con la quale la ditta STALLERGENES S.A. ha chiesto
la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 039857014, AIC n.
039857026, AIC n. 039857038; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 21 ottobre 2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi  e  rimborso  del  22  dicembre
2014; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2015  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ORALAIR  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Confezione "100 IR & 300 IR compresse sublinguali" 31 compresse  in
blister PA/AL/PVC 
  AIC n. 039857014 (in base 10) 160BVQ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,65 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,00 
  Confezione "300 IR compresse sublinguali" 30 compresse  in  blister
PA/AL/PVC 
  AIC n. 039857026 (in base 10) 160BW2 (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,65 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,00 
  Confezione "300 IR compresse sublinguali" 90 compresse  in  blister
PA/AL/PVC 
  AIC n. 039857038 (in base 10) 160BWG (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 199,95 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 330,00 
  Validita' del contratto: 12 mesi 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory: € 2,1  milioni/12
mesi. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del
5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il  flusso
della tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed  il
flusso OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque,  obbligo  alle
Aziende di fornire semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo  considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali
sfondamenti anche prima della  scadenza  contrattuale.  Ai  fini  del
monitoraggio del tetto di spesa, il periodo  di  riferimento,  per  i
prodotti  gia'  commercializzati  avra'   inizio   dal   mese   della
pubblicazione del provvedimento in G.U., mentre, per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente
fissati, si  riferiscono/non  si  riferiscono  a  tutti  gli  importi
comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti
dall'applicazione  della  legge  648/96   e   dall'estensione   delle
indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA.