IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77, con  il  quale  all'art.  13,  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera C.I.P.E del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' ABBVIE  S.r.l.  e'  stata
autorizzata all'immissione  in  commercio  del  medicinale  «Zemplar»
(paracalcitolo); 
  Vista  la  determinazione   relativa   alla   classificazione   del
medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,  n.
189; 
  Vista la domanda con la quale la ditta ABBVIE S.r.l. ha chiesto  la
riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 036374130; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 10 dicembre 2014; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2015  del  Consiglio  di
amministrazione dell'A.I.F.A.  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ZEMPLAR  (paracalcitolo)  nella  confezione   sotto
indicata e' classificato come segue: 
    Confezione: «5 mcg/ml  soluzione  iniettabile»  5  flaconcini  in
vetro da 1 ml - A.I.C. n. 036374130 (in base 10) 12Q1ML (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «A»; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 101,00; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166,69; 
    Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto  obbligatorio  alle  strutture  pubbliche  sul  prezzo   «Ex
Factory» come da condizioni negoziali.