IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001; 
  Vista  la  determinazione  29  ottobre  2004  «Note  A.I.F.A.  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto  il  decreto  con  il  quale  la  societa'  Strides   Arcolab
International LTD e' stata autorizzata  all'immissione  in  commercio
del medicinale «Cisatracurio Strides Arcolab International»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   Strides   Arcolab
International LTD ha chiesto la  riclassificazione  delle  confezioni
con n. A.I.C. da 043093018 a 043093032; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 21 ottobre 2014; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  CISATRACURIO  STRIDES  ARCOLAB  INTERNATIONAL  nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile  o  per  infusione»  5
flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043093018 (in base 10) 19330U
(in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C»; 
    Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile  o  per  infusione»  1
flaconcino in vetro da 30 ml -  A.I.C.  n.  043093020  (in  base  10)
19330W (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C»; 
    Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o  per  infusione»  1
flaconcino in vetro da 20 ml -  A.I.C.  n.  043093032  (in  base  10)
193318 (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C».