IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione 18 dicembre 2014 dell'Agenzia Italiana  del
Farmaco, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio
2015,  concernente  il  regime  di  rimborsabilita'  e   prezzo   del
medicinale Soliris (Eculizumab)  per  l'indicazione  «Trattamento  di
pazienti affetti da sindrome emolitico uremica atipica (SEUa); 
  Ritenuto pertanto di escludere dall'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito  ai  sensi
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648  il   medicinale   Soliris
(Eculizumab) per  l'indicazione  «Terapia  della  Sindrome  Emolitica
Uremica   (SEU)   atipica»   inserito   nel   suddetto   elenco   con
determinazione 7  giugno  2011  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale Soliris (Eculizumab)  e'  escluso  per  l'indicazione
«Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica»  dall'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.