IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 novembre 2009, n. 278, e s.m.i. concernente  l'istituzione  di
un nuovo regime di aiuti in  favore  di  investimenti  produttivi  ai
sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma  842  del
medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante i termini, le modalita'  e
le procedure per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni  in
favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo; 
  Vista la circolare 18 aprile 2014, n. 14653, del Direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
con la quale sono stati definiti modalita' e termini di presentazione
delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  13  febbraio  2014  in  favore  di
programmi investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree
di crisi della Campania; 
  Visto, in particolare, il punto 9.15 della  predetta  circolare  18
aprile 2014 che prevede che  considerato  che  la  conclusione  della
valutazione di merito avverra' necessariamente oltre la data  del  30
giugno 2014, termine di applicazione del regime di aiuto nel quale e'
inquadrato il presente intervento, istituito con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 luglio 2009 ed esentato dalla notifica ai
sensi del regolamento 800/2008,  la  concessione  delle  agevolazioni
sara' subordinata: a) alla  previa  approvazione  della  Carta  degli
aiuti a finalita' regionale 2014 - 2020 da  parte  della  Commissione
europea e nei limiti delle intensita' di aiuto ivi stabilite; b) alla
possibilita' di proroga del regime di aiuto di cui al citato  decreto
23 luglio 2009 in relazione alla piena rispondenza dello stesso  alle
condizioni  di  ammissibilita'  e  procedurali  stabilite  nel  nuovo
regolamento di esenzione che sara' adottato dalla Commissione europea
successivamente  alla  scadenza  del  Regolamento  800/2008,   ovvero
all'adozione di eventuale altro provvedimento che  sostituira'  detto
regime sulla base del nuovo regolamento di esenzione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 214 del 9 agosto 2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  45  e  44   del   predetto
regolamento n. 800/2008, come  modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che  stabiliscono,
rispettivamente, l'applicabilita' dello stesso regolamento fino al 30
giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validita' i  regimi  di
aiuti esentati a  norma  del  regolamento  continuano  a  beneficiare
dell'esenzione  durante  un  periodo  transitorio  di  sei  mesi,  ad
eccezione dei regimi di aiuti regionali, la cui esenzione scade  alla
data di scadenza della carta degli aiuti a finalita' regionale; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013  C
(2013) 7178 final che proroga al 30 giugno 2014  la  validita'  della
Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013  approvata
dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N  117/2010),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C  215  del  18  agosto
2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto, in particolare, l'articolo 59 del  predetto  regolamento  n.
651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento
a partire dal 1° luglio 2014; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA
38930), di cui al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
  Considerato  che  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in  qualita'
di Soggetto gestore della misura agevolativa, ha ricevuto le  domande
di agevolazione la cui istruttoria e', allo stato attuale,  in  corso
di svolgimento; 
  Ritenuto necessario procedere  all'adeguamento  delle  disposizioni
contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme
in materia di aiuti di Stato  a  finalita'  regionale  contenute  nel
regolamento di esenzione n. 651/2014 e nella  Carta  degli  aiuti  di
Stato a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  13
  febbraio 2014 alle disposizioni contenute nel regolamento  (UE)  n.
  651 del 17 giugno 2014 
  1. Al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 di  cui  alle  premesse
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  h)  e'  sostituita  dalla
seguente: «h) "Regolamento GBER": il  Regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del  17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea»; 
    b) all'articolo 4, comma 1: 
      1) la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  essere
regolarmente costituite sotto forma societaria ed essere iscritte nel
Registro delle imprese;  le  imprese  non  residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul
territorio italiano»; 
      2) e' aggiunta la seguente lettera i): «i)  non  rientrare  tra
coloro che nei due anni  precedenti  la  domanda  abbiano  chiuso  la
stessa o analoga attivita'  nello  spazio  economico  europeo  o  che
abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita'  entro  due
anni dal completamento dell'investimento  oggetto  della  domanda  di
agevolazione»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
      2) il comma 8 e' sostituito come  segue:  «I  programmi  devono
essere avviati successivamente alla presentazione  della  domanda  di
agevolazioni di cui  all'articolo  8.  Per  avvio  del  programma  si
intende  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno  che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione  si
verifichi prima. Non sono considerate,  ai  fini  dell'individuazione
dell'avvio del programma, le spese riguardanti l'acquisto del terreno
ed i lavori preparatori quali la richiesta di permesso a costruire  o
la realizzazione di studi di fattibilita'. Non sono ammissibili  alle
agevolazioni  i  programmi  costituiti  da   investimenti   di   mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature»; 
    d) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi: 
      1) «3. Nel caso di programmi di investimento  finalizzati  alla
diversificazione della produzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
lettera b) del decreto, i  costi  ammissibili  del  programma  devono
superare di almeno il 200%  il  valore  contabile  degli  attivi  che
vengono   riutilizzati,   registrato    nell'esercizio    finanziario
precedente l'avvio dei lavori.»; 
      2) «4. Nel caso di programmi  di  investimento  finalizzati  al
cambiamento fondamentale del processo produttivo, di cui all'articolo
5, comma 3, lettera b) del decreto, i costi ammissibili del programma
devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»; 
    e) all'articolo 9 i commi 12 e 13 sono abrogati; 
    f) l'articolo 14, comma  1,  e'  sostituito  come  segue:  «Fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo   8,   paragrafo   2,   del
Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti
di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre  agevolazioni
pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle  concesse  a
titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento  (CE)  n.
1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.»; 
    g) all'articolo 15, comma 1, lettera a) sono aggiunte le seguenti
parole: «ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 1»; 
    h) nell'allegato n. 1 il punto 1  «Condizioni  di  ammissibilita'
alle  agevolazioni  per  i  programmi  riferiti  alle  attivita'   di
produzione e distribuzione di  energia  elettrica  e  di  calore»  e'
abrogato.