IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, e s.m.i. concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo; Vista la circolare 18 aprile 2014, n. 14653, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con la quale sono stati definiti modalita' e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 in favore di programmi investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania; Visto, in particolare, il punto 9.15 della predetta circolare 18 aprile 2014 che prevede che considerato che la conclusione della valutazione di merito avverra' necessariamente oltre la data del 30 giugno 2014, termine di applicazione del regime di aiuto nel quale e' inquadrato il presente intervento, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 ed esentato dalla notifica ai sensi del regolamento 800/2008, la concessione delle agevolazioni sara' subordinata: a) alla previa approvazione della Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014 - 2020 da parte della Commissione europea e nei limiti delle intensita' di aiuto ivi stabilite; b) alla possibilita' di proroga del regime di aiuto di cui al citato decreto 23 luglio 2009 in relazione alla piena rispondenza dello stesso alle condizioni di ammissibilita' e procedurali stabilite nel nuovo regolamento di esenzione che sara' adottato dalla Commissione europea successivamente alla scadenza del Regolamento 800/2008, ovvero all'adozione di eventuale altro provvedimento che sostituira' detto regime sulla base del nuovo regolamento di esenzione; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visti, in particolare, gli articoli 45 e 44 del predetto regolamento n. 800/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che stabiliscono, rispettivamente, l'applicabilita' dello stesso regolamento fino al 30 giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validita' i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali, la cui esenzione scade alla data di scadenza della carta degli aiuti a finalita' regionale; Vista la decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C (2013) 7178 final che proroga al 30 giugno 2014 la validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto, in particolare, l'articolo 59 del predetto regolamento n. 651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2014; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in qualita' di Soggetto gestore della misura agevolativa, ha ricevuto le domande di agevolazione la cui istruttoria e', allo stato attuale, in corso di svolgimento; Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale contenute nel regolamento di esenzione n. 651/2014 e nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Decreta: Art. 1 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 1. Al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; b) all'articolo 4, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) essere regolarmente costituite sotto forma societaria ed essere iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano»; 2) e' aggiunta la seguente lettera i): «i) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazione»; c) all'articolo 5: 1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 2) il comma 8 e' sostituito come segue: «I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 8. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione dell'avvio del programma, le spese riguardanti l'acquisto del terreno ed i lavori preparatori quali la richiesta di permesso a costruire o la realizzazione di studi di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature»; d) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi: 1) «3. Nel caso di programmi di investimento finalizzati alla diversificazione della produzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto, i costi ammissibili del programma devono superare di almeno il 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.»; 2) «4. Nel caso di programmi di investimento finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto, i costi ammissibili del programma devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»; e) all'articolo 9 i commi 12 e 13 sono abrogati; f) l'articolo 14, comma 1, e' sostituito come segue: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.»; g) all'articolo 15, comma 1, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 1»; h) nell'allegato n. 1 il punto 1 «Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore» e' abrogato.