IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste in particolare le tabelle I, II, III e  IV  che  indicano  le
sostanze con forte potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di  abuso  in
ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e  la  tabella
dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica  le  sostanze
che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usate  in  terapia,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Viste le note del 31 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014 con cui il
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, attraverso  il  Sistema  nazionale  di  allerta  precoce  e
risposta rapida per le droghe, ha  comunicato  un  elevato  grado  di
allerta  per  la  registrazione  in   Europa   di   decessi   seguiti
all'assunzione della molecola AH-7921 e  per  casi  di  sequestro  di
prodotti contenenti la molecola 251-NBOMe; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
25 settembre 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 287 del 1° ottobre 2014, che ha sottoposto  a  misure
di controllo  le  sostanze  4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil)
fenetilammina                                            (25I-NBOMe),
3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]           benzamide
(AH-7921),           3,4-metilenediossipirovalerone(MDPV)           e
2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone   (metossietamina)    in
considerazione  dei  rischi  per  la  salute  e  della  mancanza   di
proprieta' o usi terapeutici di tali sostanze; 
  Considerato che  le  sostanze  Metilendiossipirovalerone  (MDPV)  e
Metossietamina, oggetto della medesima  decisione,  sono  gia'  sotto
controllo in Italia ed incluse nella  tabella  I  allegata  al  testo
unico; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 6 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella  I  del
testo unico delle sostanze  4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil)
fenetilammina        (25I-NBOMe)         e         3,4-dicloro-N-[(1-
(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921); 
  Vista la nota 6 maggio  2014  con  cui  il  Dipartimento  politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso  il
Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe,
ha  comunicato  un  elevato  grado  di  allerta   a   seguito   della
registrazione in Svezia di 11 casi di decesso  e  di  identificazione
analitica della molecola MT-45 nel sangue femorale delle vittime; 
  Vista la nota di allerta diramata nella stessa data  dal  Ministero
della salute - Direzione generale della prevenzione agli  Assessorati
alla  salute  delle  Regioni  e  Province  autonome,  finalizzata   a
prevenire la rapida diffusione di tali  sostanze  sul  mercato  delle
droghe e attraverso internet; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I  del
testo unico della  sostanza1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina
(MT-45); 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 9 dicembre 2014, favorevole all'inserimento nella  tabella
I        del        testo        unico         delle         sostanze
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e
3,4-dicloro-N-[(1-     (dimetilammino)cicloesil)metil]      benzamide
(AH-7921) e della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina
(MT-45), 
  Ritenuto necessario procedere  ai  suddetti  inserimenti  a  tutela
della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella I del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    (25I-NBOMe): denominazione comune 
    4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil)          fenetilammina:
denominazione chimica; 
    (AH-7921): denominazione comune 
    3,4-dicloro-N-[(1-   (dimetilammino)cicloesil)metil]   benzamide:
denominazione chimica; 
    (MT-45): denominazione comune 
    1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina:         denominazione
chimica.