IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che  stabilisce
la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta
dal cliente, per le attivita' di commercio  al  minuto  ed  attivita'
assimilate; 
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1°  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi  di  cui  agli
articoli  2  e  3  del  decreto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per
le quali non e' obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a
richiesta del cliente; 
  Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al
Ministro  delle  finanze  di  stabilire,  con  decreto,  sentite   le
commissioni  parlamentari  competenti,  l'esonero   dall'obbligo   di
certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei  confronti  di
determinate categorie di  contribuenti  o  determinate  categorie  di
prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di  scarsa  rilevanza
fiscale; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  21  dicembre  1992,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante   l'esonero
dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per
determinate categorie di contribuenti; 
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera  e),  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento  governativo
al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello  scontrino  o  della
ricevuta fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti  risultino
gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  696,  recante   norme   per   la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; 
  Considerato   che   e'   opportuno   esonerare   dall'obbligo    di
certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di  servizi  rese
nei confronti degli utenti dai relativi  soggetti  concessionari  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentite le commissioni parlamentari competenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Esonero dall'obbligo 
                 di certificazione dei corrispettivi 
 
  1.  Non   sono   soggette   all'obbligo   di   certificazione   dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni: 
    a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei
confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto
di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
    b) servizi di gestione e di  rendicontazione  del  pagamento  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  di  competenza  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici resi nei confronti degli utenti  dal  concessionario  in
esecuzione del contratto di concessione stipulato  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.