IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter  del  decreto  n.  633  del
1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014,  che
prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze  di  includere  i
soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art.  17-ter
del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  limitatamente  al  credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in  via
prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del  1972,  e  successive
modificazioni, in materia di  versamento  di  conguaglio  e  rimborso
dell'eccedenza; 
  Visto  l'art.  38-bis  del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  e
successive modificazioni, in materia di esecuzione dei  rimborsi,  e,
in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate,  anche
progressivamente,  in  relazione  all'attivita'  esercitata  ed  alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per
i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis  sono  eseguiti  in
via prioritaria; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23  settembre  1994,  n.  547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.  644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76  del  31  marzo
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  18
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
dicembre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3
febbraio 2015; 
  Considerata  l'opportunita'  che,  a  fini  di  semplificazione,  i
rimborsi  dell'IVA  da  erogarsi  in  via   prioritaria,   ai   sensi
dell'appena citato decreto del  Ministro  del  23  gennaio  2015,  ai
contribuenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter  del
decreto n. 633 del 1972, non siano assoggettati ai  criteri  previsti
dall'art. 2 del sopra citato decreto del Ministro del 22 marzo 2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Semplificazioni per i rimborsi dell'IVA 
                  da effettuarsi in via prioritaria 
 
  1. All'art. 8, comma 1, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  del  23  gennaio  2015,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, sono soppresse le parole  «fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 22  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e».