IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
   Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
   Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
   Visto il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del  farmaco  il
cui  avviso  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
   Visto il decreto del Ministro della salute dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
   Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
   Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
   Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua  delle
etichette e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 cosi'  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione  del  3  agosto  2012,
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 101 del 3 maggio 2014,  efficace
a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Considerata la necessita' di aggiornamento ed armonizzazione  delle
informazioni contenute negli stampati dei  medicinali  a  base  delle
sostanze   attive   atorvastatina,    rosuvastatina,    fluvastatina,
lovastatina,  pitavastatina,  pravastatina,  simvastatina  a  seguito
della raccomandazione del PRAC relativa  al  segnale  Immune-mediated
necrotizing myopathy (IMNM) adottata nella  seduta  del  6-9  gennaio
2015. 
  Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far
modificare  gli  stampati  dei  medicinali  contenenti  i   succitati
principi attivi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari  di  Autorizzazione
all'Immissione in  Commercio  di  medicinali  contenenti  i  principi
attivi  atorvastatina,  rosuvastatina,   fluvastatina,   lovastatina,
pitavastatina, pravastatina, simvastatina autorizzati  con  procedura
nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata con Italia come  Stato
di Riferimento (RMS), di presentare, entro il 29 marzo 2015, all'AIFA
- Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione  in
accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. al fine di  implementare
le modifiche al Riassunto delle caratteristiche  del  prodotto  e  al
foglio illustrativo secondo quanto indicato nella raccomandazione del
PRAC. 
  Le modifiche da apportare al Riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e  al  foglio  illustrativo  sono  disponibili  al  seguente
indirizzo EMA: 
    http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recomme
ndation_on_signal/2015/01/WC500181043.pdf. 
  2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni  parallele  di
medicinali per uso sistemico contenenti il principio  attivo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, sono tenuti  ad  osservare  quanto  indicato
entro  e  non  oltre  30  giorni  dall'esito  dell'adeguamento  degli
stampati del titolare A.I.C. italiano.