IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
 
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il
riordinamento delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010 n. 33 e successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito  telematico  delle  domande  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  modelli  e   disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'
concessi; 
  Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede  che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio  2014  con  il  quale  si  e'
provveduto  ad  avviare  la  nuova  procedura  di  deposito  per  via
telematica della traduzione in italiano  delle  rivendicazioni  della
domanda di brevetto europeo, di cui  all'art.  54  del  codice  della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano,  a  scopo  di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
del direttore generale per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
20  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento
tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite  ai  titoli
della proprieta' industriale; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo  economico  del  26  gennaio  2015,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015,  n.
34, con il quale si e' provveduto ad avviare la  nuova  procedura  di
deposito,  per  via  telematica,  delle  domande  di   brevetto   per
invenzioni industriali  e  modelli  di  utilita',  delle  domande  di
registrazione di disegni e  modelli  e  di  marchi  d'impresa,  delle
istanze connesse a dette domande  nonche'  ai  titoli  di  proprieta'
industriale concessi; 
  Tenuto conto  di  eventi  di  carattere  eccezionale  non  previsti
intervenuti presso la sede della Direzione generale per la lotta alla
contraffazione-UIBM che hanno comportato un temporaneo  non  utilizzo
della predetta nuova procedura di deposito; 
  Ritenuto  necessario  dover  procedere  all'implementazione   delle
misure necessarie ad assicurare livelli di sicurezza piu' elevati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Deposito telematico 
 
  1.  Al  decreto  del  direttore  generale   per   la   lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico  del  26  gennaio  2015  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 3, e'
sostituita con la data del 17 maggio 2015; 
      b. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 4,  e'
sostituita con la data del 18 maggio 2015; 
      c. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 1, comma 5, e'
sostituita con la data del 17 maggio 2015; 
      d. la data del 1° marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 1, e'
sostituita con la data del 17 maggio 2015; 
      e. la data del 2 marzo 2015 di cui all'articolo 4, comma 2,  e'
sostituita con la data del 18 maggio 2015. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Gulino