IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24  dicembre
2013, n. L 352; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del suddetto Regolamento  (UE)  n.
651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  14  e  17   del   suddetto
Regolamento (UE) n. 702/2014 relativi,  rispettivamente,  agli  aiuti
agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli  aiuti
agli  investimenti  nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea» convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge,
a tenore del quale, al fine di incentivare la creazione di nuove reti
di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di  reti
di imprese  gia'  esistenti,  alle  imprese  che  producono  prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato  I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle  piccole
e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014,  che
producono prodotti agroalimentari, della  pesca  e  dell'acquacoltura
non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in  forma
cooperativa o riunite in consorzi, e'  riconosciuto,  nel  limite  di
spesa di cui al comma 5,  lettera  b),  un  credito  d'imposta  nella
misura del  40  per  cento  delle  spese  per  i  nuovi  investimenti
sostenuti per lo sviluppo di nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  e
tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera,  e  comunque  non
superiore a 400.000 euro,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2014 e nei due successivi; 
  Visto il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009,  convertito,  con
modificazione, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33  recante  misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in   crisi   e,   in
particolare, l'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e  4-quinquies  relativi
al contratto di rete; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e,  in
particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito
d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni e,  in  particolare,  l'art.  17  concernente  la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Visto il comma 53, dell'art. 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel  quadro  RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel  limite
annuale di 250.000 euro; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Considerato che, ai sensi  del  comma  4  del  citato  art.  3  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare  il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le  modalita'
di applicazione del comma 3 e del presente comma anche  con  riguardo
alla fruizione  del  credito  d'imposta  al  fine  del  rispetto  del
previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio; 
  Considerato che, ai sensi del comma 4-bis del  citato  art.  3  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 3  per
le imprese diverse dalle piccole e medie imprese  come  definite  dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si
applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE)  nn.  1407/2013  e
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal  Regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  individua  le  modalita'  applicative  per
l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 3,  del
decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 agosto 2014, n.  116,  con
riferimento, in particolare: 
  a) agli investimenti agevolabili,  alle  soglie  massime  di  spesa
eleggibile e relativa misura dell'agevolazione, nonche' ai criteri di
verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; 
  b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta
e per il suo riconoscimento e utilizzo; 
  c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  del
credito d'imposta medesimo; 
  d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite  massimo  di
spesa.