Estratto determina V&A n. 45/2015 del 14 gennaio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«MAALOX», anche nella forma e confezione: «400 mg + 400 mg  compresse
masticabili senza zucchero  aroma  frutti  rossi»  30  compresse;  in
aggiunta alle confezioni gia' autorizzate alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Sanofi S.P.A. con sede legale e  domicilio  fiscale
in  Viale  Luigi  Bodio,  37/B,  20158  -  Milano  -  Codice  Fiscale
00832400154; 
    Confezione: «400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero
aroma frutti rossi» 30 compresse - AIC  n.  020702294  (in  base  10)
0MRT2Q (in base 32). 
    Forma Farmaceutica: compresse masticabili. 
    Composizione: una compressa masticabile contiene: 
      Principio Attivo: magnesio idrossido 400 mg;  alluminio  ossido
idrato 400 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n.  020702294  -  «400  mg  +  400  mg  compresse
masticabili senza zucchero aroma frutti rossi» 30 compresse. 
    Classe di rimborsabilita': «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n.  020702294  -  «400  mg  +  400  mg  compresse
masticabili senza zucchero aroma frutti rossi» 30  compresse  -  OTC:
medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del d.lgs. n. 219/2006, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza  ed  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.