IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  recante
disposizioni per l'attuazione della  direttiva  2009/54/CE,  relativo
alla utilizzazione e alla commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali; 
  Visto in particolare il comma 1  dell'art.  3  del  citato  decreto
legislativo  8  ottobre  2011,  n.   176,   che   prevede,   per   la
determinazione dei criteri di valutazione delle caratteristiche delle
acque minerali naturali, la adozione di un decreto del Ministro della
salute; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 12  novembre  1992,  n.
542 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante  i
criteri di valutazione delle  caratteristiche  delle  acque  minerali
naturali; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003 recante
disposizioni per l'attuazione della  direttiva  n.  2003/40/CE  della
Commissione nella parte relativa  ai  criteri  di  valutazione  delle
caratteristiche delle acque  minerali  naturali  di  cui  al  decreto
ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,  e  successive  modificazioni,
nonche' alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle  acque
minerali naturali e delle acque di sorgente; 
  Acquisiti i pareri della III Sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' espressi nella sedute del 19 marzo 2013  e  del  13  novembre
2013; 
  Esperita con  esito  positivo  la  procedura  di  informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni  tecniche  di  cui  alla
direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, notifica 2013/0268/I,
e  ravvisato  che  la  Commissione  europea,  a   conclusione   delle
consultazioni scritte, ha riconosciuto che con il progetto di  regola
tecnica notificata non si  intende  introdurre  alcun  ostacolo  alla
libera circolazione dei prodotti; 
  Acquisito il parere della III Sezione del  Consiglio  superiore  di
sanita' espresso nella seduta del 13 gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche 
           e idrogeologiche delle acque minerali naturali 
 
  1. A corredo delle domande di riconoscimento delle  acque  minerali
naturali deve essere prodotta una  relazione  idrogeologica  volta  a
illustrare tutti  gli  aspetti  caratterizzanti  la  falda  acquifera
d'origine. 
  2. La relazione deve fare riferimento  alla  cartografia  ufficiale
esistente e deve comprendere: 
    a) definizione del bacino imbrifero  geografico  e  idrogeologico
con  carta  geologica  e  idrogeologica   e   profili   geologici   e
idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000; 
    b)  definizione  del  regime  termopluviometrico   dell'area   di
ricarica dell'acquifero,  svolta  utilizzando  le  medie  mensili  di
temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite  agli
ultimi dieci anni; 
    c) carta di permeabilita' dei complessi  idrogeologici  in  scala
minima 1:25.000; 
    d) prove di portata; 
    e) schema idrogeologico dell'area di ricarica; 
    f) progetto preliminare dell'opera di presa; 
    g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia δO18 , δD,  Tritio),
valutazione delle  caratteristiche  idrauliche  della  falda,  studio
della mineralizzazione della falda  e  delle  variazioni  chimiche  e
chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi; 
    h)  piano  topografico,  in   scala   minima   1:5.000,   esteso,
compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per  almeno
5 kmq intorno all'opera di presa, con  la  geologia  di  dettaglio  e
relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche;
eventuale possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio  di
inquinamento e con altre captazioni concesse; 
    i) definizione dell'area di protezione e  salvaguardia  dell'area
di captazione; 
    l) piano particolareggiato, con  curve  di  livello,  della  zona
circostante la captazione,  con  carta  in  scala  minima  1:1.000  e
sezioni geologiche delle quali risultino i criteri  adottati  per  la
salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili  elementi
inquinanti esterni; 
    m) a dimostrazione della non interferenza di  altre  falde  sulla
falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione
idrogeologica,  chimica,  chimico-fisica  e  isotopica  (δO18  ,  δD,
Tritio)  su  campioni  prelevati   nelle   condizioni   di   naturale
variabilita' stagionale. 
  3. La provenienza dalla stessa falda di piu' opere di presa o punti
d'acqua  deve  essere  dimostrata   con   esauriente   documentazione
idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica. 
  4. Nel caso di richieste di  riconoscimento,  come  acque  minerali
naturali, di acque sorgive o sotterranee  captate  nell'ambito  della
stessa concessione mineraria nella  quale  scaturiscono  una  o  piu'
acque minerali riconosciute, la documentazione  sopra  elencata  deve
essere integrata con i dati relativi a: 
    a) per le acque per le quali si chiede il  riconoscimento  e  per
tutte quelle gia' riconosciute all'interno della stessa  concessione:
analisi  dei   parametri   chimico-fisici   (temperatura,   pH,   Eh,
conducibilita'), analisi dei costituenti chimici  maggiori  (Ca,  Mg,
Na, K, Cl, SO4, HCO3), eventualmente analisi dei costituenti  chimici
minori che il richiedente ritenga possano essere distintivi di quella
particolare  acqua,  analisi  isotopiche  (δO18  ,  δD,  Tritio).  Il
campionamento  dovra'  essere  effettuato  con  frequenza  mensile  e
simultaneamente o al massimo nell'arco di 1-3  giorni  per  tutte  le
acque; 
    b)    monitoraggio    dei    parametri    climatici    principali
(precipitazioni   e   temperatura   dell'aria)   nell'ambito    della
concessione per un intero ciclo idrologico  (1  anno);  campionamento
mensile delle precipitazioni  «cumulate»  ed  esecuzione  di  analisi
isotopiche (δO18 , δD, Tritio) da effettuare con cadenza mensile  per
un intero ciclo geologico (1 anno).