IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220 inerente, tra l'altro, le misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia; Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 5 settembre 2013, nelle regioni del Veneto ed Emilia Romagna, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea dei casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria; Considerato che in attuazione del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle predette misure di restrizione sanitarie, attuate fino al 30 giugno 2014; Considerato che l'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato; Considerato che la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2015; Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014, del 10 ottobre 2014, le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, individuate dal successivo art. 2, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Gallina ovaiola, Pollastra, Pulcino e Tacchino ed alle uova del genere Gallus.