IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati dei prodotti  agricoli,  ed  in  particolare  l'art.  220
inerente, tra l'altro, le misure di sostegno del mercato  connesse  a
malattie degli animali; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1071/2014   della
Commissione,  del  10  ottobre  2014,  relativo   a   talune   misure
eccezionali di sostegno del mercato nel  settore  delle  uova  e  del
pollame in Italia; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che fissa le disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive
modificazioni, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59; 
  Considerato che nel periodo compreso tra  il  14  agosto  ed  il  5
settembre 2013, nelle regioni del  Veneto  ed  Emilia  Romagna,  sono
stati riscontrati e notificati alla Commissione europea dei  casi  di
influenza aviaria ad alta patogenicita' a seguito dei quali  si  sono
rese necessarie misure sanitarie volte  a  contenere  il  diffondersi
dell'epidemia in particolare  attraverso  l'istituzione  di  zone  di
protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; 
  Considerato che, a seguito  della  predetta  epidemia,  il  Governo
italiano  ha  chiesto  alla  Commissione  l'attivazione   di   misure
eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova  e  del
pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria; 
  Considerato che in attuazione del citato regolamento di  esecuzione
(UE) n. 1071/2014 della Commissione occorre indennizzare i produttori
che  hanno  subito  danni  per  effetto  delle  predette  misure   di
restrizione sanitarie, attuate fino al 30 giugno 2014; 
  Considerato che l'art. 1 del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1071/2014 dispone il cofinanziamento al 50% tra  UE  e  Stato  membro
delle misure di sostegno del mercato; 
  Considerato che la  erogazione  degli  aiuti  ai  beneficiari  deve
avvenire entro il 30 settembre 2015; 
  Ritenuto di dover stabilire le procedure per la  corresponsione  ai
soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie,  cosi'  come
disposti dalla richiamata normativa comunitaria; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE)  n.  1071/2014,
del 10 ottobre 2014, le misure eccezionali di  sostegno  del  mercato
avicolo italiano, individuate dal successivo art. 2, sono applicabili
alle  seguenti  categorie  merceologiche:  Pollo,  Faraona,   Anatra,
Gallina ovaiola, Pollastra, Pulcino  e  Tacchino  ed  alle  uova  del
genere Gallus.