IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata  legge  n.  1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce  in  dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1065/73,  che
prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la
validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/73; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
"Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013"; 
  Considerato  che,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   2   del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse  non
rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma,
del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1065/73,  e,
inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione
delle varieta' indicate nell'art. 2 del presente dispositivo; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di  esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti  registri
con i  decreti  ministeriali  riportati,  e'  rinnovata  fino  al  31
dicembre 2024: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
            controllo preventivo di legittimita' da  parte  la  Corte
            dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
            registrazione  da  parte  l'Ufficio   centrale   bilancio
            Ministero  l'economia  e  le  finanze,  art.  9   decreto
            Presidente la Repubblica n. 38/1998.