IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa crn il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del  citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 10, che  prevede  che  i
pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei
mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno  delle
regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito; 
  Visto l'art. 9, comma  2-quater,  del  decreto-legge  11  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164,  che  ha  esteso  l'ambito  oggettivo  di  applicazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo
tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche
quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2004),  e  in  particolare,  l'art.  177-bis  introdotto
dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che  prevede  che
le regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni
e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi' l'art. 6 della  suddetta  intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Visto l'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali sottoscritto in
data 6 febbraio 2014 in sede  di  Conferenza  unificata  sul  Sistema
nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica; 
  Considerato che i piani triennali regionali di edilizia  scolastica
di cui all'art. 6 dell'intesa sottoscritta il 1° agosto 2013 non sono
stati ancora attuati; 
  Ritenuto   necessario   procedere   alla   definizione    di    una
programmazione degli interventi in materia  di  edilizia  scolastica,
cui possono essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del citato
decreto-legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei  criteri  definiti
con l'Intesa del 1° agosto 2013 e di quelli  ulteriori  indicati  nel
presente decreto, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi di
edilizia scolastica; 
  Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione  di  tempi
certi entro i quali i piani  regionali  devono  essere  trasmessi  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Tenuto conto ai fini della predisposizione  di  una  programmazione
degli interventi finanziabili, delle  complessive  risorse  stanziate
per l'edilizia scolastica negli ultimi  anni,  delle  graduatorie  di
interventi tuttora vigenti, nonche' di tutte le  richieste  pervenute
oltre i termini delle  procedure  attivate,  di  tutte  le  procedure
amministrative di aggiudicazione che non si sono concluse nei termini
previsti dalla legge e degli interventi  segnalati  dai  sindaci  che
hanno risposto alla nota del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 3 marzo 2014; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, in data 25  settembre
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento,   messa    in    sicurezza,    adeguamento    sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per  studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione  di  palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere
autorizzate a stipulare appositi  mutui  di  durata  trentennale  con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 
  2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati,  sulla  base
di criteri di economicita' e di  contenimento  della  spesa,  con  la
Banca europea per gli investimenti, con  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa  e
con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria  ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da
adottare entro il 30 aprile 2015, e' autorizzata ai  sensi  dell'art.
4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei
suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie,  sulla  base  del
riparto  disposto  con  il  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di cui al successivo art.  2,  comma
3. Lo schema di contratto di mutuo  sara'  sottoposto  al  preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
del  Tesoro  Direzione  VI.  Le  Regioni  comunicano   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato la quota di  tiraggi  dei  mutui  per  pagamenti
degli stati di avanzamento lavori che ai sensi del comma 2  dell'art.
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, sono esclusi  dai  vincoli  del
patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  stesse  per  l'importo
annualmente erogato.