IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa crn il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito; Visto l'art. 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare, l'art. 177-bis introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che prevede che le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita' di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita' - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo - deve costituire elemento di priorita' nell'accesso al finanziamento; Visto altresi' l'art. 6 della suddetta intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti; Visto l'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali sottoscritto in data 6 febbraio 2014 in sede di Conferenza unificata sul Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica; Considerato che i piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all'art. 6 dell'intesa sottoscritta il 1° agosto 2013 non sono stati ancora attuati; Ritenuto necessario procedere alla definizione di una programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, cui possono essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto 2013 e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica; Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione di tempi certi entro i quali i piani regionali devono essere trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Tenuto conto ai fini della predisposizione di una programmazione degli interventi finanziabili, delle complessive risorse stanziate per l'edilizia scolastica negli ultimi anni, delle graduatorie di interventi tuttora vigenti, nonche' di tutte le richieste pervenute oltre i termini delle procedure attivate, di tutte le procedure amministrative di aggiudicazione che non si sono concluse nei termini previsti dalla legge e degli interventi segnalati dai sindaci che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2014; Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, in data 25 settembre 2014; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2015, e' autorizzata ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al successivo art. 2, comma 3. Lo schema di contratto di mutuo sara' sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la quota di tiraggi dei mutui per pagamenti degli stati di avanzamento lavori che ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno delle regioni stesse per l'importo annualmente erogato.