Estratto determina V&A n. 286/2015 del 16 febbraio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PSEUDONEB  nelle  forme  e  confezioni:  "1.000.000  UI  polvere  per
soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione" 10  flaconcini
di vetro,  "2.000.000  UI  polvere  per  soluzione  iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro, alle condizioni e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Societa' Forest Laboratories UK Limited,  con  sede
legale e domicilio fiscale in  Riverbridge  House  Anchor  Boulevard,
Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6SL, Regno Unito 
    Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023013 (in base 10) 139V95 (in base 32) 
    Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023025 (in base 10) 139V9K (in base 32) 
    Forma  Farmaceutica:  polvere  per  soluzione  iniettabile,   per
infusione o per inalazione 
    Validita' Prodotto Integro: prima dell'apertura: 3 anni 
    Soluzioni  ricostituite:  soluzione  per  infusione  o  soluzione
iniettabile: la stabilita' chimico-fisica in uso e' stata  dimostrata
per 28 giorni alla temperatura di 4° C. 
    Dal punto di  vista  microbiologico,  la  soluzione  deve  essere
utilizzata immediatamente. Se cio'  non  avviene,  l'utilizzatore  e'
responsabile del periodo e  delle  condizioni  di  conservazione  del
prodotto prima dell'uso, che non devono normalmente  superare  le  24
ore a temperatura compresa tra 2 e 8° C, a meno che la ricostituzione
e la diluizione non avvengano in condizioni asettiche, controllate  e
convalidate. 
    Soluzioni per nebulizzazione:  le  soluzioni  per  nebulizzazione
presentano simile stabilita' in uso e  devono  essere  trattate  come
sopra indicato. Ai pazienti che  si  autosomministrano  l'antibiotico
per  nebulizzazione  occorre  raccomandare  di  usare  le   soluzioni
immediatamente dopo la preparazione. Se cio'  non  e'  possibile,  le
soluzioni non devono essere conservate in frigorifero per un  periodo
superiore a 24 ore. 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  non  conservare  a
temperatura superiore ai 25°C. Tenere i  flaconcini  nell'imballaggio
esterno per proteggere il medicinale dalla luce. 
    Incompatibilita': evitare di  mescolare  infusioni,  iniezioni  e
soluzioni da nebulizzare con colistemato di sodio. 
    Composizione: ogni flaconcino contiene: 
      Principio  Attivo:  1  milione  di  Unita'  Internazionali   di
colistimetato di sodio 
    Produttore del  prodotto  finito:  Penn  Pharmaceutical  Services
Limited,  Units  23-24,  Tafarnaubach  Industrial  Estate,  Tredegar,
Gwent, NP223AA, Regno Unito (confezionamento  secondario  e  rilascio
lotti); 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Pseudoneb e' indicato nel trattamento delle seguenti infezioni,
nei casi in cui i test di sensibilita' indicano che sono  causate  da
batteri sensibili: 
    Trattamento   per   inalazione   dell'infezione   polmonare    da
Pseudomonas aeruginosa in pazienti con fibrosi cistica (FC). 
    Somministrazione endovenosa per il trattamento di infezioni serie
causate  da  batteri  Gram-negativi,  incluse   quelle   del   tratto
respiratorio inferiore e del  tratto  urinario,  laddove  gli  agenti
antibatterici piu' comunemente usati possono essere controindicati  o
inefficaci a causa di resistenza batterica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023013 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023025 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023013 - RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili  al  pubblico  su
prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -   centri
ospedalieri   regionali   della   fibrosi   cistica   e   internista,
infettivologo, pneumologo, pediatra. 
    Confezione: "2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile,  per
infusione o per inalazione" 10 flaconcini di vetro 
    AIC n° 037023025 - RNRL medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili  al  pubblico  su
prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -   centri
ospedalieri   regionali   della   fibrosi   cistica   e   internista,
infettivologo, pneumologo, pediatra. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.