IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013
tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL,  UILTRASPORTI,  UGL
TRASPORTI e FAISA CISAL (d'ora  in  avanti,  "Accordo  dell'8  luglio
2013"), con cui, in attuazione  delle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo  bilaterale  di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle  aziende
di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28  giugno
2012, n. 92; 
  Considerata l'avvertita necessita' delle parti  sociali  firmatarie
dell'accordo dell'8  luglio  2013  di  potenziare  ed  estendere  gli
strumenti di tutela dei lavoratori  nei  rapporti  di  lavoro  e  nel
mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che
interessano le aziende; 
  Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito  del  personale  delle  aziende  di  trasporto
pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del fondo 
 
  E' istituito  presso  l'INPS  il  "Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito  del  personale  delle  aziende  di  trasporto
pubblico" (d'ora in avanti, "Fondo").