IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto, in particolare  l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  7   marzo   2006,
concernente i principi fondamentali per  la  disciplina  unitaria  in
materia di formazione  specifica  in  medicina  generale,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo  2006
- serie generale n. 60, in attuazione  dell'art.  25,  comma  2,  del
citato  decreto  legislativo  n.   368   del   1999,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della  salute  in  data  28
agosto 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 205 del 4.09.2014, di modifica del comma  5  dell'art.  9
del sopramenzionato decreto in data 7 marzo 2006; 
  Visto che il summenzionato articolo stabilisce che  la  graduatoria
dei candidati idonei puo' essere  utilizzata  non  oltre  il  termine
massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che  si
siano resi vacanti per cancellazione,  rinuncia,  decadenza  o  altri
motivi e stabilisce, altresi', che i giorni  di  corso  persi  devono
essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del  limite
minimo di 4.800 ore e di 36 mesi; 
  Considerato che,  per  esigenze  di  funzionalita'  dei  corsi,  si
ravvisa la necessita', limitatamente al  corso  di  cui  al  triennio
2014/2017, di ampliare il termine di  sessanta  giorni  previsto  dal
succitato art. 1 del decreto 28 agosto 2014 per lo scorrimento  della
graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; 
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui  al  triennio
2014/2017, stabilire il  termine  di  scorrimento  della  graduatoria
degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta
giorni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente  al  corso  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2014/2017, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo
di centottanta giorni dalla data di inizio del corso  di  formazione,
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o  altri
motivi.  I  giorni  di  corso  persi  devono  essere   recuperati   e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800  ore
e di 36 mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin