IL DIRETTORE GENERALE 
            per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e 
                          della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  dei
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2014 (prot. n. 30961)
dall'Impresa Syngenta Italia S.p.a. con sede legale in Via  Gallarate
139-20151 Milano, finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario SEGURIS XTRA, a  base  delle  sostanze  attive
isopyrazam, azoxystrobin  e  ciproconazolo,  come  fungicida  per  il
frumento, secondo la procedura del riconoscimento reciproco  prevista
dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo  di  esperti
che   afferiscono   alla   Commissione   consultiva   dei    prodotti
fitosanitari; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti  fitosanitari,  espresso  in  data  17  dicembre  2014,  che
conferma quanto espresso dagli  esperti  del  Gruppo  afferenti  alla
suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Viste le note di cui l'ultima trasmessa in  data  21  gennaio  2015
(prot. n. 1386) con le quali e' stato richiesto all'Impresa  Syngenta
Italia S.p.a. di inviare la pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo del prodotto fitosanitario; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 2  febbraio  2015  (prot.  n.
3151) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta
e  necessaria  al  completamento  del  rilascio   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SEGURIS XTRA; 
  Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino  al
31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione di una  delle  tre
sostanze attive contenute nel  prodotto  fitosanitario  SEGURIS  XTRA
come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio"; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta Italia S.p.a., con sede legale in Via  Gallarate
139-20151 Milano e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario SEGURIS XTRA, a base delle sostanze attive  isopyrazam,
azoxystrobin e ciproconazolo come fungicida per il frumento,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario SEGURIS XTRA e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto  di  riferimento
e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole  comparabili
in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 maggio  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione di una delle  tre  sostanze  attive  contenute  nel
prodotto fitosanitario SEGURIS XTRA come riportato nel reg.  (UE)  n.
540/2011. 
  Il prodotto e' preparato nello Stabilimento di produzione: Syngenta
Production France s.a.s. - Aigues-Vives Usine. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l: 1-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16139. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 17 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco