IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi  a
sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
Commissione,  del  6  giugno  2014,  che  fissa   le   modalita'   di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio e del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i  programmi  a  sostegno
dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente "Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)", cosi' come modificato dall'art.  2,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto  il  DPCM   del   27   febbraio   2013,   n.   105,   recante
l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali a norma dell'art. 2 comma ter del  decreto-legge  6  luglio
2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n.
136"; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA  -  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge  15  marzo
1997 n. 59; 
  Visto  il  D.P.R.  1°  dicembre  1999,  n.  503,   concernente   il
"regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto  legislativo
30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni"; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  novembre  2014,  n.  86483,
concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento  e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di
oliva e  delle  olive  da  tavola  e  loro  associazioni  nonche'  di
adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute; 
  Visto  il  piano  olivicolo  nazionale  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano  nella  seduta  del  29  aprile
2010; 
  Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa
europea  contenuta  nei  regolamenti  europei  su   richiamati,   con
particolare  riguardo  alle  procedure  per  la  presentazione  e  la
realizzazione  dei  programmi  di  sostegno,  per  l'erogazione   del
finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 30 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Campo di applicazione, definizioni e competenze 
 
  1.  Il  presente  decreto  ministeriale,  di   seguito   denominato
"Decreto",  disciplina  le  modalita'   tecniche   e   le   procedure
applicative delle disposizioni recate dall'art.  29  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013,  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  611/2014  della
Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 615/2014 della Commissione del 6  giugno  2014,  relativamente  ai
programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive  da
tavola. 
  2. Ai sensi del decreto, si intende per: 
    a) regolamento delegato: il regolamento (UE)  n.  611/2014  della
Commissione dell'11 marzo 2014; 
    b) regolamento di esecuzione: il  regolamento  (UE)  n.  615/2014
della Commissione del 6 giugno 2014; 
    c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
    d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  -  organismo
pagatore; 
    e) Regioni: le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
    f) Comitato: il Comitato di valutazione di  cui  all'art.  6  del
Decreto; 
    g)  organizzazione   beneficiaria:   una   delle   organizzazioni
riconosciute di cui all'art. 29 comma  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
    h) OP: un'organizzazione  di  produttori  riconosciuta  ai  sensi
dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    i)  AOP:  un'associazione   di   organizzazioni   di   produttori
riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  156  del  regolamento   (UE)   n.
1308/2013; 
    j) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi
dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    k) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno  elencati
all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par.  1,  lettere  a),
b), c), d) e) ed f); 
    l) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che  concorrono  alla
realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai  sottopunti
delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art.
3 del regolamento delegato; 
    m) investimenti: - fissi: qualsiasi investimento inamovibile; 
      - mobili: qualsiasi investimento movibile; 
  3. Ai fini dell'applicazione del  decreto,  la  ripartizione  delle
competenze tra il Ministero,  le  Regioni  e  l'AGEA  sono  riportate
nell'Allegato I.