IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)", cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il DPCM del 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2 comma ter del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136"; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il "regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni"; Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute; Visto il piano olivicolo nazionale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010; Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2014; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione, definizioni e competenze 1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato "Decreto", disciplina le modalita' tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. 2. Ai sensi del decreto, si intende per: a) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014; b) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014; c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) AGEA: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore; e) Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; f) Comitato: il Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del Decreto; g) organizzazione beneficiaria: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; h) OP: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013; i) AOP: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013; j) OI: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013; k) ambito di intervento: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f); l) misura: ciascuno dei gruppi di attivita' che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento delegato; m) investimenti: - fissi: qualsiasi investimento inamovibile; - mobili: qualsiasi investimento movibile; 3. Ai fini dell'applicazione del decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA sono riportate nell'Allegato I.