IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 10 della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  che
destina i contributi  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  al
finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'articolo 11, istituisce, presso il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  delle
abitazioni in locazioni; 
  Visti in particolare i commi 3, 4 e 7 del  richiamato  articolo  11
della legge n. 431/1998; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999,  con
il quale sono stati fissati, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4,
della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  i  requisiti  minimi  dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere  sulle
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per  l'accesso  alle
abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli
stessi; 
  Visto il comma 5 dell'articolo 11 della  citata  legge  9  dicembre
1998,  n.  431,  come  sostituito  dall'articolo  7,  comma  1,   del
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12
novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che  a  decorrere
dal  2005  la  ripartizione  delle  risorse  assegnate  al  Fondo  e'
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base  dei
criteri   fissati   con   apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in  rapporto
alla quota di risorse messe a disposizione dalle  singole  regioni  e
province autonome; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n.  1998/C2,
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre  2005,  reg.  9,  fog.
142, con il quale in attuazione dell'articolo 11 della citata legge 9
dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1,  del
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12
novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni  del  14  luglio  2005,  i  criteri  per  la
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale  di  sostegno
per  l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma 1
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124; 
  Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 6 del citato  decreto
legge che assegna al Fondo nazionale  di  sostegno  all'accesso  alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9  dicembre  1998,  n.
431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2014, n. 80; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'articolo  1  del  citato
decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di  euro,  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione; 
  Visto il decreto ministeriale  12  febbraio  2014  registrato  alla
Corte  dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare - in data 27 marzo 2014, registro 1,
foglio n. 1520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
- del 27 maggio 2014, n. 121, con il quale  e'  stato  effettuato  il
riparto delle risorse assegnate (50 milioni di euro) per l'anno  2014
dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto -egge 31 agosto  2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124; 
  Visto il decreto ministeriale  4  settembre  2014  registrato  alla
Corte  dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e  del  mare  -  in  data  17  settembre  2014,
registro 1, foglio n. 3518  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - dell'8 ottobre 2014, n. 234, con il quale  e'  stato
effettuato il riparto delle ulteriori risorse, pari  50  milioni  di'
euro, assegnate al Fondo in argomento per l'anno  2014  dal  comma  1
dell'articolo 1 del  citato  decreto  legge  28  marzo  2014,  n.  47
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; 
  Visto il comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386  e  che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  stato  previste  da
leggi di settore  e  tenuto  che  l'accantonamento  per  le  province
autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato  considerato  in  fase  di
programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di
rifinanziamento; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  della
dotazione  di  100  milioni  di  euro  relativa  all'annualita'  2015
assegnata al Fondo  in  argomento  dal  comma 1  dell'articolo 1  del
suddetto decreto n.  47/2014  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 80/2014 al fine di ridurre il disagio abitativo che e'  dato
riscontrato  nel  territorio   nazionale   utilizzando   i   medesimi
coefficienti attribuiti per i riparti delle  risorse  dell'annualita'
2014 effettuati con i soprarichiamati decreti; 
  Ritenuto che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1  dei
citati decreti ministeriali 12 febbraio 2014 e 4 settembre 2014 debba
assumere a riferimento la data del 17 dicembre 2014  coincidente  con
l'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse statali relative
al secondo riparto dell'animalita' 2014; 
  Considerato inoltre che i  dati  concernenti  l'entita'  dei  fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' 2015 e  di
quelli degli enti locali riferiti all'anno 2014 risultano non  ancora
disponibili  e  che,  pertanto,  i  suddetti  dati  potranno   essere
considerati ai fini del riparto del 10% delle  risorse  che  verranno
prossimamente destinate al Fondo in argomento; 
  Ritenuto, altresi', di avviare  concrete  azioni  di  contrasto  al
disagio  abitativo  dei  conduttori  di  immobili  appartenenti  alle
categorie sociali di cui  all'articolo  1,  comma 1,  della  legge  8
febbraio 2009, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio  per
finita locazione; 
  Considerato, a tal fine, necessario vincolare  per  le  sopracitate
finalita' una quota non superiore al 25  per  cento  della  dotazione
relativa  all'annualita'  2015  attribuita  al  Fondo  nazionale   di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione; 
  Vista l'intesa espressa sulla proposta di  ripartizione  effettuata
dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  dalla  Conferenza
unificata nella seduta del 22 gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La disponibilita' di 100 milioni di euro relativa all'anno  2015
assegnata  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle
abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28  marzo
2014, n. 47 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio
2014, n. 80 e' ripartita tra le Regioni  secondo  l'allegata  tabella
che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Una quota non superiore al 25 per cento delle risorse  ripartite
con  il  presente  decreto  e'  destinata  a  dare  idonea  soluzione
abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  8
febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio  per
finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di
nuovi contratti a canone concordato. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 i comuni  interessati,  entro
trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,
comunicano alla regione il  numero  dei  provvedimenti  esecutivi  di
rilascio emessi nei confronti  delle  categorie  sociali  di  cui  al
citato articolo 1, comma 1, della legge n.  9/2007.  Le  regioni  nei
successivi trenta giorni provvedono al riparto delle disponibilita' e
all'erogazione delle risorse statali trasferite. 
  4. Le regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma
del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,  n.
431 come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge  8  febbraio
2001, n. 21. 
  5. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  6. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si
riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti  all'anno
precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto
ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro
e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le  comunicazioni  pervenute
oltre tale data non saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  dei
riparti di che trattasi. 
  7. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005,
prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  novembre
2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite
dalle  singole  regioni  entro  sei  mesi   dall'erogazione   saranno
decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A  tal  fine
le  regioni  comunicano  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto
in favore dei comuni. 
  8. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere
utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo
di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per  sostenere  le
iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso  la
costituzione di  agenzie,  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di
garanzia tese a favorire la mobilita'  nel  settore  della  locazione
anche di soggetti che non siano piu' in  possesso  dei  requisiti  di
accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il  reperimento
di alloggi da concedere in locazione a  canone  concordato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
  9. In  ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili  le
regioni  possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
indicati nell'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo
di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno
l'adeguamento proporzionale della ripartizione dei Fondo. 
   Il presente decreto, successivamente alla registrazione  da  parte
degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 807