IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle  regioni,
tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti  i
controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei  gas
tossici; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 16 del sopra  citato  decreto  recante  «Funzioni  dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare il comma
1,  lettera  d),  a  tenore  del  quale:  «adottano  gli  atti  e   i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei  propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 13  gennaio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2014,  n.  59,  ultimo  in  materia,
concernente la revisione generale delle patenti di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate  nel  periodo  1°
gennaio-31 dicembre 2009; 
  Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto  9  gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione
rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla  patente  di  cui  agli
articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147,  il
cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in  prove
orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; 
  Tenuto conto che la  patente  e'  soggetta  a  revisione  periodica
quinquennale e puo' essere revocata in ogni  momento  quando  vengono
meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e'  rinnovata  in
tempo utile ai sensi dell'art. 35  del  richiamato  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147; 
  Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso,  dover  procedere
alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo  1°
gennaio-31 dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' disposta la  revisione  delle  patenti  di  abilitazione  per
l'impiego dei gas tossici rilasciate o  revisionate  nel  periodo  1°
gennaio-31 dicembre 2010. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Guerra 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min  Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 551