LA BANCA D'ITALIA e LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo Unico); Visto l'art. 81 del Testo Unico, che attribuisce alla Consob il potere, d'intesa con la Banca d'Italia, di disciplinare i servizi di gestione accentrata, dettando le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal Testo Unico e quelle comunque dirette a perseguire le finalita' di trasparenza del sistema, ordinata prestazione dei servizi e tutela degli investitori; Visto l'art. 82 del Testo Unico, che attribuisce alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul sistema di gestione accentrata, per il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza; Visto l'articolo 127-quinquies del Testo Unico nella parte in cui consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; Viste le modifiche al Regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina degli emittenti, apportate con delibera Consob del 19 dicembre 2014, n. 19084, in materia di azioni con diritto di voto maggiorato; Visto il Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» (il «Provvedimento Unico»); Considerata la necessita' di adeguare il richiamato Provvedimento alla nuova disciplina in materia di voto maggiorato e alle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, al fine di assicurarne una effettiva applicazione; Ritenuto quindi necessario modificare le disposizioni relative alla prestazione dei servizi di gestione accentrata per garantire la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori; Considerate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria maggiormente interessate e valutate le osservazioni, di tenore generale, in merito a profili relativi alla disciplina della gestione accentrata formulate dai soggetti, dagli organismi e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento concernente la disciplina degli emittenti in materia di voto maggiorato pubblicato in data 5 novembre 2014; Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia e, al contempo, acquisita dalla Consob, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico; Tenuto conto che la disciplina attuativa del Testo Unico in materia di gestione accentrata e' contenuta nel Provvedimento Unico, adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob; Emanano L'unito atto recante le modifiche al Provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» e successivamente modificato. L'atto recante le modifiche al Provvedimento con le annesse disposizioni regolamentari sono pubblicati nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione. Roma, 24 febbraio 2015 Il Governatore della Banca d'Italia Visco Il presidente della CONSOB Vegas