IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa a un codice comunitario concernente  i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e  in  particolare
l'art. 3, comma 1, lettera f-bis), secondo periodo,  come  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 42, recante "Attuazione dell'art. 1, paragrafi  1,  5  e  12
della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per
quanto riguarda la farmacovigilanza"; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umane, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umane"; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
"Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e di cellule"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del 13  novembre  2007,  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui  medicinali  per  terapie
avanzate  recante  modifica  della   direttiva   2001/83/CE   e   del
regolamento (CE) n. 726/2004 e in particolare l'art. 28; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
"Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante "Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali"; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della L. 23 ottobre 1992"; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante "Delega al Governo
per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione   e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche  al  d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502"; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  febbraio  2001,
recante  "Disposizioni  da  applicare  in  caso  di  rinvenimento  di
medicinali con difetti o contenenti corpi estranei", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio  2003,  recante
"Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  5  dicembre  2006,  e
successive  modifiche,  recante  "Utilizzazione  di  medicinali   per
terapia genica e per  terapia  cellulare  somatica  al  di  fuori  di
sperimentazioni cliniche e norme transitorie  per  la  produzione  di
detti medicinali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo  2007,
n. 57; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  24  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, che ha prorogato fino all'entrata
in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'ultimo comma dell'art.
3 della direttiva 2001/83/CE, come modificato  dall'art.  28,  numero
2), del richiamato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1394 del 2007, le disposizioni del citato decreto  ministeriale  5
dicembre 2006, sulla produzione di medicinali per  terapia  genica  e
terapia cellulare somatica da usare esclusivamente per  le  finalita'
di cui all'art. 1, commi 2 e 4 dello stesso decreto; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  18  maggio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n.  160,  recante
"Attuazione della direttiva  2009/120/CE  della  Commissione  del  14
settembre 2009  che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE  per  quanto
riguarda  i  medicinali  per  terapie  avanzate",  che  definisce   i
medicinali di terapia genica e  i  medicinali  di  terapia  cellulare
somatica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013,  recante
"Aggiornamento degli importi delle  tariffe  e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed a utilita' di soggetti interessati"; 
  Vista le determinazioni del direttore generale dell'AIFA 21  giugno
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 2 luglio 2007, n. 151, e 6 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2007, n. 188; 
  Visto il documento del Garante per la protezione dei dati personali
recante "Linee guida per i trattamenti di dati personali  nell'ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali", adottato  in  data  24
luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto  2008,  n.
190; 
  Sentita l'Agenzia italiana del farmaco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito della disciplina e definizioni 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  specifiche  tecniche  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) per la produzione e l'utilizzazione di medicinali  per
terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modificazioni. 
  2. Per "medicinali per terapie avanzate" si intendono i  medicinali
come definiti nell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007,  recante
modifica  della  direttiva  2001/83/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.
726/2004,  e  richiamati  nell'allegato  1,  parte  IV,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  sostituito  dall'allegato  del
decreto del Ministro della salute 18 maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n. 160. 
  3. Ai fini del presente decreto,  per  "preparazione  su  base  non
ripetitiva" si intende la  preparazione  non  routinaria  realizzata,
anche per un ciclo di somministrazioni, conformemente agli  specifici
requisiti di qualita' previsti dai successivi  articoli  2  e  4,  da
utilizzare  esclusivamente   in   un   ospedale   pubblico,   clinica
universitaria o istituto di ricovero e cura a  carattere  scientifico
siti nel  territorio  nazionale,  sotto  l'esclusiva  responsabilita'
professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione  medica
individuale per un prodotto specifico  destinato  ad  un  determinato
paziente. 
  4. Il presente decreto  non  disciplina  l'impiego  terapeutico  di
medicinali per terapie avanzate sottoposti a sperimentazione clinica,
che  resta  consentito   alle   condizioni   previste   dal   decreto
ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
173, del 28 luglio 2003, e successive modificazioni. 
  5. Per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti
e cellule umani, quali  materiale  di  partenza  dei  medicinali  per
terapie avanzate si applicano le disposizioni del decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 191 e del decreto legislativo 25 gennaio 2010  n.
16.