IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                             E TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n.  259,  codice  delle
comunicazioni elettroniche e successive modificazioni; 
  Visto in particolare, l'art. 184 del citato decreto legislativo  1°
agosto 2003 n. 259; 
  Visto il parere del Comando generale delle Capitanerie di Porto del
Ministero dei Trasporti Ufficio 2° - Sezione  I  prot.  nr.  86/15777
dell'11 novembre 2003; 
  Considerato che l'art.  355  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con d.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973, in applicazione  della
convenzione internazionale e degli altri regolamenti internazionali e
nazionali, per la salvaguardia della vita umana in mare prevedeva gli
obblighi   per   determinate   classi   di   navi   delle    stazioni
radioelettriche  ed  apparati  radioelettrici  a  bordo  della  navi,
oggetto di concessione, e' stato abrogato dal d.lgs. n.  259  del  1°
agosto 2003; 
  Considerato che l'art. 374, del d.P.R. sopra citato, che regolava i
rapporti tra le societa' concessionarie del  servizio  radioelettrico
di bordo e gli armatori sulla base di contratti tipo , concordati tra
le societa' e le organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati
con decreto  del  Ministro  per  le  Poste  e  Telecomunicazioni,  di
concerto con quello della marina mercantile, e'  stato  abrogato  dal
decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003; 
  Considerato che il d.m.  23  dicembre  1987  e'  stato  emanato  in
attuazione dell'art. 374, del d.P.R. sopra citato,  si  riferisce  al
servizio radiotelegrafico, superato dalla tecnologia, ormai abrogato; 
  Considerato che l'art. 25 d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 trasforma la
concessione, con la quale le societa' operavano,  in  autorizzazione,
provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione
rimuove  i  limiti  posti  dall'ordinamento  all'esercizio   di   una
preesistente situazione giuridica  soggettiva  di  vantaggio,  previa
verifica della  compatibilita'  di  tale  esercizio  con  l'interesse
pubblico; 
  Considerato che per la richiesta di funzioni  di  Account  Autority
(AAIC) bisogna disporre, per il  regolare  svolgimento  del  servizio
radioelettrico di bordo del  libero  uso  di  quanto  necessario  per
l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo, dell'ausilio  nel
territorio nazionale di una  efficiente  organizzazione  tecnica  con
propri incaricati nei principali porti, per assicurare la regolarita'
del   servizio   nonche'   di   depositi,   officine   e   laboratori
opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti la
manutenzione e l'esercizio degli apparati  radioelettrici  di  bordo,
della necessaria organizzazione tecnica ed amministrativa al fine  di
assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarita' di funzionamento
dei servizi in ottemperanza alle normative vigenti, di  una  adeguata
organizzazione  all'estero,  al  fine   di   garantire   l'assistenza
tecnico-amministrativa necessaria alle stazioni  radio  di  navi  che
navigano  in  acque  straniere   soprattutto   per   assicurare   gli
adempimenti richiesti nel "contratto di manutenzione a terra"  (short
base maintenance) largamente utilizzato sulle stazioni GMDSS  per  le
aree A1+A2+A3 e previsto tra i metodi di  manutenzione  della  regola
IV/15 della Convenzione Solas; 
  Considerato che non si ritiene piu' necessario emanare disposizioni
sostitutive di quelle recate dal d.m. 23 dicembre 1987 per  stabilire
le norme per la stipulazione di  un  contratto  tipo  che  regola  il
rapporto fra gli armatori e  le  societa'  affidatarie  del  servizio
radioelettrico di bordo, operando le societa' affidatarie  in  regime
di autorizzazione generale per la fornitura delle reti e dei  servizi
di comunicazione elettronica a bordo delle navi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto ministeriale 23 dicembre 1987 recante: "Approvazione dei
contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le
imprese  armatoriali  e  le  societa'  concessionarie   dei   servizi
radioelettrici di bordo per navi da passeggeri  e  da  carico  e  del
contratto tipo per il settore diporto" e successive modificazioni  e'
abrogato.