IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, e successive modifiche, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, clic modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; VISTO il regolamento (UE) n. 653/2014 "che modifica il regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine" ed in particolare l'articolo 1, punto 17 che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sopprime gli articoli 16, 17 e 18 relativi ad un "Sistema di etichettatura facoltativa" sostituendone l'intestazione al titolo II, sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'articolo 15 bis "Regole generali" delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine; VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 1047, ai sensi del quale le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CONSIDERATA la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformita' a quanto stabilito dal sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio e' stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorita' competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine; CONSIDERATO che il sistema di etichettatura facoltativa previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000, in vigore fino al 13 dicembre 2014, ha garantito condizioni uniformi di formulazione delle informazioni al consumatore assicurando la massima trasparenza delle stesse e, nel contempo, ha rilanciato il mercato della carne bovina a seguito delle diverse crisi di mercato causata da emergenze sanitarie; CONSIDERATO che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorita' competenti e comprensibili per i consumatori e che le stesse informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; RITENUTO necessario disciplinare l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, cosi' come previsto dal gia' citato articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione; RITENUTO opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000, recante "Indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CONSIDERATA, infine, la necessita di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e di procedere con la massima oggettivita', semplicita' e trasparenza alla verifica delle informazioni Facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine; ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 18 dicembre 2014; DECRETA: Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000; inoltre, s'intende per: a) "Autorita' competente": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero"; b) "carne bovina preimballata (preconfezionata)": unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettivita', costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c) "carne bovina preincartata": unita' di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita su richiesta del consumatore o preincartata per la' vendita diretta; d) "autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera nonche' quello esercitate attraverso ispettori dell'organizzazione; e) "controllo": controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione; f) "vigilanza": controllo ufficiale esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme del presente decreto; g) "operatori" e "organizzazioni": soggetti che commercializzano carni bovine e provvedono ad etichettarle con le informazioni obbligatorie previste all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 nonche' soggetti che lavorano per conto terzi.