IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1-bis del decreto-legge  25  novembre  1996,  n.  599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che
ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province,  alle  comunita'
montane, nonche' alle I.P.A.B (ora  A.S.P.  a  seguito  del  riordino
disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207),  di  un
contributo erariale corrispondente alla spesa  sostenuta  dagli  enti
stessi per il personale  cui  e'  stata  concessa  l'aspettativa  per
motivi sindacali; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni"; 
  Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8 relativa
alla  "Istituzione  dei  liberi  consorzi  comunali  e  delle  Citta'
metropolitane"; 
  Ritenuto  che  Citta'  metropolitane  e  liberi  Consorzi  comunali
debbano essere considerati tra gli enti  assegnatari  del  contributo
erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n.  599  del
1996; 
  Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
delle regioni e delle autonomie locali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  nonche'  il
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia  di  Federalismo
Fiscale; 
  Visto il documento approvato dalla Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22
febbraio 2012 dal quale si evince che il contributo  per  aspettativa
sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   Pubblica   Amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di ridefinire il modello di certificazione e
le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti  interessati   devono
compilare per richiedere il contributo erariale predetto  per  l'anno
2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Spesa ammissibile al rimborso 
 
  L'espressione "aspettativa per  motivi  sindacali"  utilizzata  dal
legislatore  deve  intendersi  riferita  all'istituto  del  "distacco
sindacale", pertanto solo gli Enti, di  cui  all'art.  2,  che  hanno
sostenuto, nell'anno 2014,  oneri  per  il  personale  cui  e'  stato
concesso il distacco per  motivi  sindacali,  sono  legittimati  alla
trasmissione del modello.