IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, il quale tra l'altro stabilisce quanto segue: 
    «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono
disposti, al netto di  eventuali  risarcimenti  assicurativi:  a)  la
concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su
base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria,
di  finanziamenti   agevolati   garantiti   dallo   Stato,   per   la
ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad   abitazione
considerata principale ...» (comma 1, lett. a); 
    «Per la realizzazione degli investimenti di  interesse  nazionale
di cui alla lettera a) del comma 1, le banche operanti nei  territori
di cui all'art. 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un  massimo
di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato,
a favore di persone fisiche, per la ricostruzione  o  riparazione  di
immobili adibiti ad abitazione principale ovvero  per  l'acquisto  di
nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei
territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  uno  o  piu'  decreti
dirigenziali, per  l'adempimento  delle  obbligazioni  principali  ed
accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte  delle
persone fisiche cui  e'  stato  concesso  il  credito  ai  sensi  del
presente comma. La garanzia dello Stato resta  in  vigore  fino  alla
scadenza  del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Le
modalita' di concessione della garanzia, il termine  entro  il  quale
puo' essere concessa, nonche' la  definizione  delle  caratteristiche
degli interventi finanziabili ai sensi del comma  1,  sono  stabiliti
con i  decreti  di  cui  al  presente  comma.  Agli  eventuali  oneri
derivanti dall'escussione  della  garanzia  concessa,  ai  sensi  del
presente comma si provvede  ai  sensi  dell'art.  7,  secondo  comma,
numero  2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive
modificazioni  con  imputazione  all'unita'  previsionale   di   base
[3.2.4.2] garanzie dello Stato, iscritta nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 3); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  242  del  17
ottobre 2009, emanato ai sensi del comma 3  del  citato  art.  3  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Criteri e modalita'  di
concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti  finalizzati
alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione
principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di
immobili sostitutivi»; 
  Visto il comma 3-bis del citato art. 3 del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, introdotto dall'art. 4, comma 8-bis del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale stabilisce quanto segue: 
      «I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi  del  comma  3
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita,
irrevocabile e a prima richiesta,  che  resta  in  vigore  fino  alla
scadenza del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  della
stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009, recante la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009 ed il conferimento dei poteri di Commissario delegato  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n.  225  al  capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
emanate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77; 
  Vista la convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31
luglio 2009, come successivamente modificata, da  ultimo  in  data  2
settembre  2010,  tra  la  Cassa  depositi  e   prestiti   S.p.A.   e
l'Associazione Bancaria Italiana  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779  del
6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; 
  Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del  comma
3-bis del citato art. 3 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
introdotto dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, alla  fissazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
operativita' della garanzia dello Stato ivi prevista; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti  accordati  alle  banche  da  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, finalizzati  alla  concessione  di  finanziamenti
agevolati destinati alla ricostruzione o riparazione, anche  mediante
miglioramento sismico, di immobili adibiti ad  abitazione  principale
distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di
nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei
territori individuati ai sensi dell'art. 1 del  citato  decreto-legge
n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato  n.  3  del  16
aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti
dalla garanzia dello Stato di cui  all'art.  3,  comma  3-bis,  dello
stesso decreto-legge n. 39 del 2009. 
  2.  La  garanzia  dello   Stato   e'   incondizionata,   esplicita,
irrevocabile e a prima richiesta. 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. e resta in vigore fino alla scadenza del  termine  di
rimborso di ciascun finanziamento. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' ai contratti  tipo
allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e  prestiti
S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 3, comma
6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3779
del 6  giugno  2009  e  dell'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.