LA CORTE DEI CONTI 
 
  Nell'adunanza del 17 febbraio 2015; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali   e
successive modificazioni (TUEL); 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto  2014,
n. 126; 
  Vista la nota n. 128 del 9 febbraio 2015  con  la  quale  e'  stata
convocata la Sezione delle autonomie per  l'adunanza  del  giorno  17
febbraio 2015; 
  Vista la nota con la quale il Presidente della Corte dei  conti  ha
invitato, alla adunanza odierna, il Ragioniere Generale dello  Stato,
il Capo Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  Territoriali  del
Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza delle Regioni,
il Coordinatore  della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province  autonome,  il  Presidente
dell'Unione Province  d'Italia  ed  il  Presidente  dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani; 
  Uditi  nell'odierna   seduta   i   rappresentanti   del   Ministero
dell'interno, della Ragioneria generale dello Stato, della Conferenza
delle Regioni, della Conferenza  delle  Assemblee  legislative  delle
Regioni e delle Province autonome, dell'Unione  Province  d'Italia  e
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
  Uditi  i  relatori  Presidente  di  Sezione  Mario  Falcucci  e   i
Consiglieri Alfredo Grasselli, Rinieri Ferone,  Paola  Cosa,  Adelisa
Corsetti; 
 
                              Premesso 
 
  La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in  virtu'  delle
disposizioni contenute nell'art. 1, commi  166  e  ss.  della  l.  n.
266/2005 e negli artt. 1 e 3  del  d.l.  n.  174/2012,  e'  tenuta  a
redigere linee guida per  le  attivita'  degli  organi  di  revisione
contabile degli enti territoriali  (Regioni,  Province  e  Comuni)  e
degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  con  riferimento  ai
bilanci di previsione e ai conti consuntivi. 
  Alla Sezione e' attribuito dalla legge un potere che  si  sostanzia
nell'esercizio di una funzione regolativa tecnica nel momento in  cui
le Linee guida, nella  modalita'  del  «questionario»,  assumono  una
forma di prescrizione puntuale. 
  Le Linee guida, se per consolidata tradizione assumono  solitamente
la forma di questionari con un preciso percorso di analisi  contabile
e gestionale, possono consistere anche nell'emanazione  di  indirizzi
per l'attivita' di controllo. In questa  prospettiva,  infatti,  sono
state adottate  deliberazioni  con  le  quali  sono  state  impartite
raccomandazioni agli organi di revisione a seguito  della  situazione
creatasi con la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione 2013 e 2014 degli enti locali (deliberazioni Sezione delle
autonomie n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR). 
  In questo quadro, in concomitanza con  l'entrata  in  vigore  delle
disposizioni volte  all'armonizzazione  degli  ordinamenti  contabili
degli enti territoriali, si ritiene di dover fornire  indicazioni  di
principio ed operative su alcuni profili  di  particolare  rilevanza,
anche al fine di  orientare  l'uniformita'  dei  comportamenti  degli
organi di revisione contabile e le correlate attivita'  di  controllo
delle Sezioni regionali della Corte. 
  La presente deliberazione e' anche finalizzata a fornire agli  enti
(Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare
correttamente le operazioni propedeutiche all'adozione  degli  schemi
di  bilancio  armonizzati,   tra   cui   quelle   di   riaccertamento
straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti
di dubbia esigibilita', segnalando  al  contempo  le  criticita'  che
potrebbero emergere da  un'applicazione  non  coerente  dei  principi
contabili, tenendo conto delle finalita' della riforma,  dell'impatto
sul procedimento amministrativo, nonche' delle responsabilita'  della
dirigenza nell'attuazione delle nuove regole contabili. 
  L'armonizzazione  e'  anche  sede  di   verifica   del   necessario
allineamento delle scritture  contabili  tra  i  diversi  livelli  di
governo,  secondo  una  logica  di  integrazione   e   collaborazione
istituzionale. 
 
                             Considerato 
 
  Lo specifico punto del programma delle attivita' di  controllo  per
l'anno 2015 (cfr. punto 6 della deliberazione n.  1/SEZAUT/2015/INPR)
prevede che la Sezione delle autonomie fornisca indicazioni in merito
alle operazioni propedeutiche  all'applicazione  dei  nuovi  principi
contabili e all'adozione degli schemi di  bilancio  armonizzato,  con
particolare riferimento al riaccertamento straordinario  dei  residui
attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione
delle  poste  in   conto   residui   risultanti   dall'attivita'   di
ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale
vincolato;  Fondo  crediti  di  dubbia   esigibilita'   con   vincolo
nell'avanzo di amministrazione). 
  Il riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di
Regioni ed Enti locali e l'istituzione di un «idoneo»  Fondo  crediti
di dubbia esigibilita', costituiscono strumenti basilari per  l'avvio
della  nuova  contabilita'  e  per  la  salvaguardia  dell'equilibrio
unitario della finanza pubblica, che trova nei  novellati  artt.  81,
97, 117 e 119 Cost. il parametro  cui  deve  informarsi  l'attuazione
della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost.,  sentenza  n.
88 del 2014). 
  Tali operazioni straordinarie, che non devono coinvolgere  soltanto
le  competenti  strutture  tecniche  delle   Amministrazioni,   vanno
condotte secondo i principi di prudenza ed effettivita', cosi' da far
emergere  il  reale  stato   di   salute   finanziaria   degli   enti
territoriali, in una  visione  allargata  agli  andamenti  gestionali
degli organismi partecipati. 
 
                              Delibera 
 
  Di adottare le unite linee di indirizzo per il passaggio alla nuova
contabilita' delle Regioni e degli Enti locali  (decreto  legislativo
23  giugno  2011,  n.  118,  recante  «Disposizioni  in  materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5  maggio  2009,  n.  42»,  modificato  ed
integrato dal  decreto  legislativo  10  agosto  2014,  n.  126)  che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
  Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli Organi di revisione
delle Regioni e degli Enti  locali,  operanti  nel  territorio  delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei  limiti  di
compatibilita' con gli specifici ordinamenti. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 17 febbraio 2015. 
 
                                             Il Presidente: Squitieri 
 
        I relatori 
  Falcucci - Grasselli 
Ferone - Cosa - Corsetti 
 
Depositata in segreteria il 24 febbraio 2015 
 
                        Il dirigente: Prozzo