IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ai sensi del quale all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»; Visti i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11 dicembre 2001, di istituzione delle Soprintendenze speciali per i poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, ai sensi dei quali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei dotati di autonomia speciale ulteriori istituti o luoghi della cultura, e che, con i medesimi decreti possono altresi' essere ridenominati gli istituti da essi regolati, nonche' sono definiti l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, nonche' i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali»; Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001; Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; Rilevata altresi' la necessita', al fine di assicurare l'attivazione dei Poli museali regionali e di garantire lo svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale ad essi attribuite, di procedere a una prima assegnazione di istituti e luoghi della cultura e/o immobili e complessi ai Poli regionali medesimi; Ritenuto di poter procedere, a seguito di una ulteriore ricognizione delle condizioni di stato e diritto dei luoghi della cultura di interesse archeologico, nonche' della verifica della sostenibilita' amministrativa e operativa dei Poli museali regionali, a eventuali riassegnazioni o nuove assegnazioni delle aree e dei parchi archeologici; Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 16 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Definizione e missione del museo 1. Il museo e' una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica. 2. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, l'attivita' dei musei statali e' diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa e' ispirata ai principi di imparzialita', buon andamento, trasparenza, pubblicita' e responsabilita' di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico. 3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi. 4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non elencati nell'Allegato 2 del presente decreto afferiscono al Polo museale della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti ad assicurare la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale.