IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di  decreti  ministeriali
di natura non regolamentare per  la  definizione  dei  compiti  delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma  4,  ai  sensi  del
quale all'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  di  ciascun  Ministero  e  alla  definizione  dei  relativi
compiti, nonche'  alla  distribuzione  dei  predetti  uffici  tra  le
strutture di livello dirigenziale generale, si provvede  con  decreto
ministeriale di natura non regolamentare, e comma 4-bis del  medesimo
articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al  comma  4  si
applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici  di
livello  dirigenziale  non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
organizzazione del singolo Ministero»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»,  di  seguito
denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
240,      «Regolamento       concernente       il       funzionamento
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa  delle
soprintendenze dotate di autonomia gestionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n.  97,  recante  «Regolamento  concernente  l'amministrazione  e  la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975»; 
  Visti i decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali 11
dicembre 2001, di istituzione delle  Soprintendenze  speciali  per  i
poli museali romano, napoletano, fiorentino, veneziano; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e  in  particolare
l'art. 14; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, e in particolare l'art. 30,  commi  4  e  5,  ai
sensi dei quali con decreti ministeriali di natura non regolamentare,
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e  dell'art.  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, possono essere assegnati ai musei dotati di
autonomia speciale ulteriori istituti o luoghi della cultura, e  che,
con i medesimi  decreti  possono  altresi'  essere  ridenominati  gli
istituti da essi regolati, nonche' sono definiti  l'organizzazione  e
il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti  dotati  di
autonomia speciale, ivi inclusa  la  dotazione  organica,  nonche'  i
compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione,
in affiancamento al soprintendente o  al  direttore,  con  specifiche
competenze gestionali e amministrative in materia  di  valorizzazione
del patrimonio  culturale,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina
dei criteri e delle procedure per  il  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali»; 
  Tenuto    conto    dell'«Atto    di    indirizzo    sui     criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo  dei
musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001; 
  Rilevata l'esigenza di definire l'organizzazione e il funzionamento
degli istituti e  musei  di  rilevante  interesse  nazionale  di  cui
all'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; 
  Rilevata  altresi'   la   necessita',   al   fine   di   assicurare
l'attivazione  dei  Poli  museali  regionali  e   di   garantire   lo
svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale
ad essi attribuite, di procedere a una prima assegnazione di istituti
e luoghi della cultura e/o immobili e  complessi  ai  Poli  regionali
medesimi; 
  Ritenuto  di  poter  procedere,  a   seguito   di   una   ulteriore
ricognizione delle condizioni di stato e  diritto  dei  luoghi  della
cultura di  interesse  archeologico,  nonche'  della  verifica  della
sostenibilita' amministrativa e operativa dei Poli museali regionali,
a eventuali riassegnazioni o nuove  assegnazioni  delle  aree  e  dei
parchi archeologici; 
  Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 16  dicembre
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Definizione e missione del museo 
 
  1. Il museo e' una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al
servizio della societa' e del suo sviluppo. E' aperto al  pubblico  e
compie  ricerche  che  riguardano  le   testimonianze   materiali   e
immateriali dell'umanita' e  del  suo  ambiente;  le  acquisisce,  le
conserva, le comunica e le espone a  fini  di  studio,  educazione  e
diletto,  promuovendone  la  conoscenza  presso  il  pubblico  e   la
comunita' scientifica. 
  2. In attuazione dell'art. 9 della  Costituzione,  l'attivita'  dei
musei statali e' diretta alla tutela del patrimonio culturale e  alla
promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
tecnica.  Essa  e'  ispirata  ai  principi  di  imparzialita',   buon
andamento, trasparenza, pubblicita' e responsabilita'  di  rendiconto
(accountability). Ai sensi dell'art. 101,  comma  3,  del  Codice,  i
musei statali espletano un servizio pubblico. 
  3. I musei statali sono dotati di autonomia  tecnico-scientifica  e
svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte  in  loro
consegna, assicurandone e  promuovendone  la  pubblica  fruizione.  I
musei statali sono dotati di un proprio statuto e di  un  bilancio  e
possono sottoscrivere, anche per fini di didattica,  convenzioni  con
enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di
fruizione erogato dai  musei  statali  e  i  relativi  standard  sono
definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi. 
  4. I musei statali non dotati di autonomia speciale e non  elencati
nell'Allegato 2 del presente  decreto  afferiscono  al  Polo  museale
della rispettiva Regione, nell'ambito del quale, ai  sensi  dell'art.
35 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, il direttore definisce strategie e obiettivi comuni  di
valorizzazione, orari di apertura e tariffe volti  ad  assicurare  la
piu' ampia fruizione del patrimonio culturale.