IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
  Visto  l'art.  17  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
(«Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle  banche  dati
delle societa' partecipate»); 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma  4,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale  «Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  delegato
per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono indicate le  informazioni  che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite  le  modalita'
tecniche  di  attuazione   del   presente   comma.   L'elenco   delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
ha sostituito l'art. 60, comma 3, del 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
del quale «Gli enti pubblici  economici,  le  aziende  che  producono
servizi di pubblica utilita', le  societa'  non  quotate  partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
quotati in  mercati  regolamentati  e  dalle  societa'  dalle  stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 70,  comma
4  e  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo,  relativamente  ai  singoli   rapporti   di   lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica»; 
  Visto l'art. 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 
  Visti gli articoli 1 e 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196
(«Legge di contabilita' e finanza pubblica»); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Regolamento dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo
11 della l. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  2014  («Individuazione  e
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»); 
  Ritenuto necessario dare attuazione alle  prescrizioni  di  cui  al
citato art. 17, comma 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Acquisito il concerto del Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  individua,  in  esecuzione  ed  attuazione
dell'art. 17, comma 4, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
informazioni che le amministrazioni sono tenute a  fornire  ai  sensi
del  medesimo  art.  17  e  disciplina  le  modalita'   tecniche   di
comunicazione, acquisizione e fruizione delle citate informazioni.