IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il D.Lgs.  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  la  «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  recante  le  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto  il  D.P.C.M.  n.  105  del  27  febbraio  2013  recante   le
disposizioni  relative   all'organizzazione   del   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e  forestali,  a  norma  dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639,  recante  il  «Regolamento
per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.  153,  relativo  all'«Attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; 
  Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma  2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 31 rubricato «Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161  recante  le
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis»; 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre  1998,  n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita'  dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,  recante  la  disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visti i decreti ministeriali 15  gennaio  2008  e  9  aprile  2008,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  12
febbraio 2008 e  n.  96  del  23  aprile  2008,  recante  il  rinnovo
dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei
Compartimenti marittimi di Chioggia  e  Venezia,  rispettivamente  ai
locali CO.GE.VO.; 
  Visto il Reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce
del Consiglio; 
  Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e di  acquacoltura,  in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo,
per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della
pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e
riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998; 
  Vista l'istanza in data 12 dicembre 2014, con la quale il CO.GE.VO.
Venezia ed il CO.GE.VO. Chioggia, chiedono congiuntamente la  proroga
della sperimentazione della cattura  dei  «bibi»  per  alcune  unita'
munite del sistema  «draga  idraulica»  autorizzate  alla  pesca  dei
molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di  Venezia
e Chioggia; 
  Visti i DD.MM. 20 giugno 2012, 25 luglio 2013  e  18  giugno  2014,
concernente l'attivita' di sperimentazione della risorsa  «Sipunculus
nudus» - denominata «bibi» per gli anni 2012, 2013 e 2014; 
  Viste le note delle Autorita' marittime di Venezia - lettera  prot.
n. 0003649 in data 12 febbraio 2015 - e di Chioggia -  lettera  prot.
n. 0004529 in data 16 febbraio 2015 - che esprimono  il  loro  parere
favorevole alla richiesta di proroga della sperimentazione cosi' come
formulata; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra  lo  sforzo  di
pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della  pesca
dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la
tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative  per  la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato che la proposta per la cattura dei «bibi», consente  ai
CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia di perseguire  le  proprie  finalita'
che tendono, come e' noto, ad intraprendere idonee misure di gestione
atte  ad  assicurare  l'esercizio  responsabile   dell'attivita'   di
prelievo, volto al raggiungimento di un piu' vicino equilibrio tra lo
sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare; 
  Considerato altresi' che la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia
cosi' come affidata ai locali CO.GE.VO., da ultimo con D.M. 15.1.2008
a Chioggia e con D.M. 9.4.2008 a Venezia - in corso  di  rinnovo  per
entrambi i Consorzi - ha prodotto  effetti  sostanzialmente  positivi
sulla corretta gestione di tale risorsa; 
  Considerato, altresi', che permane l'esigenza  di  adottare  misure
idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e
quantita' di risorse disponibili; 
  Esaminata la comunicazione scientifica della dott.ssa Donatella Del
Piero del Dipartimento di  scienze  della  vita  dell'Universita'  di
Trieste  che,  con  nota   in   data   21   gennaio   2015,   esprime
sostanzialmente parere favorevole in merito  all'ipotesi  di  proroga
della sperimentazione, cosi' come proposta dai CO.GE.VO. interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' consentita l'attivita' di prelievo della risorsa  «Sipunculus
nudus» - denominata «bibi» - in alternativa ai molluschi  bivalvi,  a
complessive  n.  20  imbarcazioni,  di  cui  n.  10  individuate  dal
CO.GE.VO. Venezia e n. 10  individuate  dal  CO.GE.VO.  di  Chioggia,
abilitate alla pesca  dei  molluschi  bivalvi  con il  sistema  draga
idraulica, cosi' come identificato nella denominazione degli attrezzi
di pesca -  ai  sensi  dell'art.  2  D.M.  26.1.2012  -,  in  «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffianti» (HMD), in via sperimentale,  a
decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015,
nell'ambito  dei  rispettivi  Compartimenti  marittimi   (Venezia   e
Chioggia). 
  2. Ciascuna imbarcazione puo' catturare un quantitativo  di  «bibi»
non superiore a 100 kg giornalieri.  Le  unita'  dedite  al  prelievo
della suddetta risorsa sono vincolate ai medesimi limiti  spaziali  e
temporali cui sono sottoposte  le  unita'  dedite  alla  cattura  dei
molluschi bivalvi, ivi comprese la distanza dalla costa ed i punti di
sbarco. 
  3. I titolari delle imprese autorizzate  all'attivita'  di  cattura
dei «bibi» sono obbligati alla  tenuta  di  un  quaderno  debitamente
numerato,  timbrato  e  siglato  dalla  Capitaneria   di   Porto   di
appartenenza dove devono essere annotate le  giornate  di  pesca,  le
zone di cattura, i quantitativi prelevati nonche' l'indicazione della
lunghezza media della specie in questione.