IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 271/2015 della Commissione
del  17  febbraio  2015,  la  denominazione  "Pecorino  delle   Balze
Volterrane" riferita alla  categoria  "Formaggi"  e'  iscritta  quale
denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di
origine protette (D.O.P.) e delle  indicazioni  geografiche  protette
(I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE)
n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  "Pecorino  delle   Balze
Volterrane",  affinche'  le  disposizioni  contenute   nel   predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta "Pecorino delle Balze  Volterrane",
registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n.  271/2015  del
17 febbraio 2015. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
"Pecorino delle Balze Volterrane", possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  "Denominazione  di  Origine  Protetta"  solo   sulle
produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto