IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose; Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2011, n. 277; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013; Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale; Visto il documento ITF/TMB/TR(2014)10, trasmesso con nota SA/2014.325 del 28 novembre 2014 dall'Intemational Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2015 fra i vari Paesi aderenti; Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2015 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV; Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria, per la Fed. Russa ne' per la Grecia; Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore, sono cosi' strutturate: 64 senza limitazioni; 26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa; 178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa; Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 71 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 197 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue: 30 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore; 22 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore; 145 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria; Visto l'art. 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili; Esaminate le 27 domande presentate, Decreta: Art. 1 E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2015 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).