IL DIRIGENTE 
       DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'Istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   Infrastrutture   e   dei   Trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 28  novembre
2011, n. 277; 
  Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci   su   strada»,   pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su  strada»,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013; 
  Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei Funzionari
e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale; 
  Visto  il  documento   ITF/TMB/TR(2014)10,   trasmesso   con   nota
SA/2014.325 del 28 novembre 2014 dall'Intemational  Transport  Forum,
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2015 fra
i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT  per
l'anno  2015  e'  stato  fissato   a   268   autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV; 
  Considerato che alcune autorizzazioni  CEMT  non  sono  valide  per
l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria,
per la Fed. Russa ne' per la Grecia; 
  Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di
categoria EURO IV o superiore, sono cosi' strutturate: 
    64 senza limitazioni; 
    26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa; 
    178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada»,   sono   state
attribuite  per  rinnovo  alle   imprese   aventi   diritto   n.   71
autorizzazioni, restano disponibili da  attribuire  con  la  presente
graduatoria  n.  197  autorizzazioni  multilaterali   CEMT   annuali,
ripartite come segue: 
    30 senza limitazioni territoriali  utilizzabili  con  veicoli  di
categoria EURO IV o superiore; 
    22 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili  con
veicoli di categoria EURO IV o superiore; 
    145 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la  Fed.  Russa
utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  5,  comma  1  lettera  a)  del
decreto del Capo del Dipartimento del 9  luglio  2013,  per  ottenere
l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere  in
disponibilita' veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in  numero
almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma  1,  del  decreto  del
Capo del Dipartimento del  9  luglio  2013,  le  autorizzazioni  CEMT
vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa,
alle imprese classificate in graduatoria; 
  Visto l'art. 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 9  luglio
2013, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili; 
  Esaminate le 27 domande presentate, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata la graduatoria  di  merito  di  cui  all'elenco  n.  1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2015 per  il  rilascio
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di  merci  su  strada
della ITF-Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).