IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
Regolamento; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n.  907/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.  1306/2013  del
parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli  organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 relativo  alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del  Fondo  europeo
agricolo di orientamento e di garanzia  (FEAOG)  e  che  modifica  ed
abroga taluni regolamenti; 
  Vista la Direttiva n. 2009/147/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  concernente  la  conservazione  degli  uccelli   selvatici
(versione codificata); 
  Vista la Direttiva n.  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che  istituisce  un  quadro  per  l'azione  comunitaria  in
materia di acque; 
  Vista  la  Direttiva  n.  92/43/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche; 
  Vista la decisione del Consiglio n. 2009/470/CE del 25 maggio  2009
relativa a talune spese nel settore veterinario; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  18  agosto  1990,  n.  192
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; 
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», cosi'  come  modificato  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.  157,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1998  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di contenimento dei costi  di  produzione  e
per il rafforzamento strutturale  delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, «Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole, in  attuazione  dell'articolo  14,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre  1999
n. 558, recante «Regolamento recante  norme  per  la  semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica  di  determinati  requisiti  tecnici
(numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.  188,  concernente
disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  27
maggio 1999, n. 165, recante  soppressione  dell'AIMA  e  istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445  e  s.m.i,  recante  «Disposizioni  legislative  in  materia   di
documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo  2001,
n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14   dicembre   2001,   n.   454,
«Regolamento concernente le modalita' di  gestione  dell'agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli,
in  allevamento,  nella   silvicoltura   e   piscicoltura   e   nella
florovivaistica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004  n.  99,   recante
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge  7
marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38»; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2004  n.  313,  recante  «Disciplina
dell'apicoltura»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge  9  settembre  2005,  n.  182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
recante «Interventi  urgenti  in  agricoltura  e  per  gli  organismi
pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti  anomali  dei
prezzi nelle filiere agroalimentari»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»; 
  Visto il  decreto  7  aprile  2006  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  delle  infrastrutture  e  trasporti,  delle
attivita'  produttive  e  della  salute,  recante  «Criteri  e  norme
tecniche generali  per  la  disciplina  regionale  dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; 
  Visto il decreto ministeriale 12  febbraio  2007,  n.  85,  recante
«Attuazione del decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  sulla
regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  c),
della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti  minimi  per  il
riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le  modalita'  per
il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei  produttori,
al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il  riconoscimento
nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante  «Riforma  dei
centri autorizzati di assistenza agricola»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, recante «Disciplina
del regime di  condizionalita'  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009  e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze   dei
beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale»; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  (Legge
di stabilita' 2012)»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012,  n.  2049,  recante
«Disposizioni per  l'attuazione  del  Regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del  Regolamento  (CE)  n.
834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  4  aprile
2012,  n.  35,  recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo»; 
  Visto il decreto ministeriale  8  maggio  2012,  n.  9949,  recante
«Integrazione decreto 18 luglio 2003 - Istituzione banca dati ISMEA -
copertura assicurativa agevolata»; 
  Visto il decreto ministeriale 8  agosto  2012,  n.  18321,  recante
«Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e
delle  importazioni  con  metodo  biologico   e   per   la   gestione
informatizzata del documento  giustificativo  e  del  certificato  di
conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno
2007 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 2012, n. 252, concernente il Regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  22  gennaio  2013   relativo
all'integrazione al decreto  1°  aprile  2008  in  tema  di  Registro
Nazionale dei serbatoi di carbonio; 
  Visto il decreto ministeriale 22 gennaio  2014,  recante  «Adozione
del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  14
agosto 2012, n. 150»; 
  Visto il decreto ministeriale 18  novembre  2014,  prot.  n.  6513,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013»; 
  Visto il PSRN n. 2014IT06RDNP001, trasmesso per  l'approvazione  ai
servizi UE il 26 luglio 2014; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  recante
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata,  in
particolare il Capo I; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» ed, in particolare l'articolo 1, comma 210,  che
inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo  aziendale
tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60  del
Codice dell'Amministrazione digitale; 
  Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al  Governo  in
materia di politica agricola comune; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  nel
corso della seduta del 18 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
  a) per «anagrafe delle aziende agricole» (in seguito:  «Anagrafe»):
l'anagrafe costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
  b) per «anagrafe nazionale  delle  aziende  agricole»  (in  seguito
«Anagrafe nazionale»): l'Anagrafe costituita nell'ambito del SIAN  in
attuazione  dell'articolo  1  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 1° dicembre  1999,  n.  503,  comprensiva  delle  Anagrafi
regionali e delle Province autonome ove costituite; 
  c) per «anagrafe regionale  delle  aziende  agricole»  (in  seguito
«Anagrafe regionale»): anagrafi regionali e delle  Province  autonome
costituite nell'ambito del SIAN in  attuazione  dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
  d) per «fascicolo aziendale  elettronico  e  cartaceo  (in  seguito
Fascicolo)»: il fascicolo costituito ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
    e) per «imprenditore agricolo»: chi  esercita  almeno  una  delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135  c.c..  Sono
incluse le categorie di cui: 
      1) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228; 
      2) all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266; 
      3) all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile  1998,  n.
173; 
      4) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 226; 
      5) agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313; 
    f) per «azienda agricola»: complesso organizzato di  beni,  anche
immateriali, gestito dell'Imprenditore  agricolo  che  intrattenga  a
qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale  o
locale. 
    g) ai  fini  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica
agricola comune: 
      1)  per  «agricoltore»,  in  conformita'  a   quanto   disposto
dall'articolo 4, lett. a), del Regolamento  (UE)  n.  1307/2013:  una
persona  fisica  o  giuridica  o  un  gruppo  di  persone  fisiche  o
giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica  conferita
dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda
e' situata sul  territorio  nazionale  e  che  esercita  un'attivita'
agricola; 
      2)  per   «azienda»,   in   conformita'   a   quanto   disposto
dall'articolo 4, lett. b), del Regolamento (UE) n.  1307/2013:  tutte
le  unita'  organizzate  per  attivita'  agricole  e  gestite  da  un
agricoltore, situate nel territorio nazionale; 
    h) per «attivita' agricola», in  conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: 
      1) la produzione, l'allevamento o la coltivazione  di  prodotti
agricoli, compresi la raccolta,  la  mungitura,  l'allevamento  e  la
custodia degli animali per fini agricoli, 
      2) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato  che
la rende idonea al  pascolo  o  alla  coltivazione  senza  interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal presente decreto, o 
      3) lo svolgimento di un'attivita' minima, definita dal presente
decreto, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione; 
    i) per «prodotti agricoli»,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dall'articolo 4, lett. d),  del  Regolamento  (UE)  n.  1307/2013:  i
prodotti, esclusi i prodotti della pesca,  elencati  nell'allegato  I
dei trattati, nonche' il cotone; 
    j) per «reddito»:  la  somma  degli  introiti  che  l'agricoltore
ricava dalla vendita della propria produzione  sul  mercato,  incluso
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di
produzione. 
    k) per «Sistema Integrato di Gestione  e  Controllo»  (SIGC):  il
sistema disciplinato dal capo II, titolo V, del Reg. (UE) 1306/2013; 
    l) per «Sistema integrato di gestione dei rischi»: il sistema per
il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36,  paragrafo  4,
del Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; 
    m) per «Sistema di gestione dei rischi individuale»,  il  sistema
di gestione delle informazioni concernenti l'intera potenzialita'  di
copertura del rischio dell'agricoltore; 
    n) per «Organismi Pagatori  (OP)»:  i  Servizi  e  gli  Organismi
incaricati di gestire e controllare le  spese  finanziate  dai  Fondi
FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 7 paragrafo  1  del  Reg.  (UE)  n.
1306/2013, riconosciuti dall'autorita'  ministeriale  competente,  ai
sensi del D.M. 17 giugno 2009; 
    o) per «Organismo di Coordinamento (OC)»:  Organismo  incaricato,
ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di: 
      1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione  della
Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; 
      2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese  ad
ovviare  alle  lacune  di  natura  comune  e  tenerne  informata   la
Commissione sull'eventuale seguito; 
      3)  promuovere  e,  ove  possibile,  garantire   l'applicazione
uniforme delle norme dell'Unione; 
    p) per «Unita' Tecnico Economica (UTE)»: l'insieme dei  mezzi  di
produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole
condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per  una  specifica
attivita'  economica,  ubicato  in  una   porzione   di   territorio,
identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il  codice  ISTAT  del
comune  ove  ricade  in  misura  prevalente,  e  avente  una  propria
autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 503/1999. 
    q)  per  «Centri  di  Assistenza   Agricola   (CAA)»:   strutture
riconosciute dalle Regioni, ai  sensi  del  decreto  ministeriale  27
marzo  2008,  incaricate  dagli  Organismi  pagatori,  con   apposita
convenzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo  n.
165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri  utenti  e
sulla base di specifico mandato scritto le attivita'  definite  nella
medesima convenzione; 
    r) per «Piano  Colturale  Aziendale  o  Piano  di  coltivazione»:
documento  univocamente  identificato   all'interno   del   fascicolo
aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° dicembre  1999  n.  503  e  all'articolo  13  del
decreto  legislativo  29   marzo   2004,   n.   99,   contenente   la
pianificazione dell'uso del suolo dell'intera  azienda  dichiarato  e
sottoscritto dall'agricoltore; 
    s) per «uso»: uso definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  n.
22 del reg. (UE) n. 640/2014; 
    t) per «appezzamento»: superficie composta di particelle contigue
destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2,
paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg. (UE) n. 640/2014; 
  u) per «quaderno di campagna»: il quaderno costituito dal  registro
dei trattamenti a norma dell'art 16 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni; 
  v) per «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che
soddisfano i criteri di cui all'allegato I del  Regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione; 
    w) per «resa media individuale»: la produzione  media  annua  per
prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione
media triennale calcolata  sui  cinque  anni  precedenti,  escludendo
l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la  produzione  piu'
elevata; 
    x) per «produzione media annua di un agricoltore»: risultato  del
prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie
destinata alla coltura considerata; 
    y) per «calamita' naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e
le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche
e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di
cui all'art. 1 punto (9) del reg. UE n. 702/2014. 
    z) per «avversita' atmosferiche»  assimilabili  a  una  calamita'
naturale: condizioni atmosferiche  avverse  quali  gelo,  tempeste  e
grandine, ghiaccio, forti piogge o  grave  siccita'  che  distruggano
piu' del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata
sulla base della resa media individuale di cui  al  precedente  punto
w), secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (16) del  reg.  UE
n. 702/2014; 
    aa) per «altre avversita' atmosferiche»: condizioni  atmosferiche
avverse che non rientrano nelle condizioni  stabilite  al  precedente
punto z), secondo la definizione di cui all'art.  1  punto  (17)  del
reg. UE n. 702/2014; 
    bb) per «Organismi nocivi ai vegetali» (articolo 2, paragrafo  1,
lettera e) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio):  i  nemici  dei
vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono: 
      1) al regno animale (infestazioni parassitarie) o 
      2) al regno vegetale, o si presentano sotto forma di virus,  di
micoplasmi o di altri agenti patogeni (Fitopatie); 
    cc)  per  «epizoozie»:  malattie  riportate   nell'elenco   delle
epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute  animale
e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio; 
    dd)  per   «emergenza   ambientale»:   un   caso   specifico   di
inquinamento, contaminazione o degrado della  qualita'  dell'ambiente
connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma
che non comprende i rischi ambientali generali non  riferibili  a  un
evento specifico,  come  i  cambiamenti  climatici  o  l'inquinamento
atmosferico; 
  ee) per «capi morti»: animali uccisi (per  eutanasia  con  o  senza
diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati  morti  e  i  feti
abortiti) nell'azienda  o  in  qualsiasi  locale  oppure  durante  il
trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano; 
  ff) per «polizza individuale»: contratto assicurativo  sottoscritto
dall'agricoltore   e   dalla   compagnia   nel   quale   le    figure
dell'assicurato e contraente coincidono; 
  gg) per «polizza collettiva»: contratto assicurativo nel  quale  il
contraente e' l'organismo collettivo e l'assicurato e'  l'agricoltore
che aderisce al contratto  collettivo  per  la  copertura  delle  sue
produzioni; 
  hh)  per   «certificato   di   polizza»:   documento   sottoscritto
dall'assicurato e dalla  compagnia  di  assicurazione  con  il  quale
l'agricoltore aderisce alla polizza  collettiva,  riportante  i  dati
specifici della copertura; 
  ii) per «soglia di danno»: percentuale di perdita di produzione del
30% dovuta a eventi atmosferici,  fitopatie  e  epizoozie,  calcolata
secondo le procedure stabilite con decreto legislativo n. 102/2004  e
s.m.i.; 
  jj) per «intervento»: fonte di  finanziamento  dei  contributi  sui
premi assicurativi; 
    kk) per «organizzazione di  produttori»:  una  organizzazioni  di
produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2014.