IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Vista la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata); Vista la Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la decisione del Consiglio n. 2009/470/CE del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, «Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Vista la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive e della salute, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85, recante «Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento»; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante «Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 9949, recante «Integrazione decreto 18 luglio 2003 - Istituzione banca dati ISMEA - copertura assicurativa agevolata»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazione al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio; Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, prot. n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il PSRN n. 2014IT06RDNP001, trasmesso per l'approvazione ai servizi UE il 26 luglio 2014; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed, in particolare l'articolo 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale; Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 18 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «anagrafe delle aziende agricole» (in seguito: «Anagrafe»): l'anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; b) per «anagrafe nazionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe nazionale»): l'Anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite; c) per «anagrafe regionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe regionale»): anagrafi regionali e delle Province autonome costituite nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; d) per «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo (in seguito Fascicolo)»: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; e) per «imprenditore agricolo»: chi esercita almeno una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Sono incluse le categorie di cui: 1) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 2) all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 4) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; 5) agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313; f) per «azienda agricola»: complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dell'Imprenditore agricolo che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. g) ai fini dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune: 1) per «agricoltore», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata sul territorio nazionale e che esercita un'attivita' agricola; 2) per «azienda», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: tutte le unita' organizzate per attivita' agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio nazionale; h) per «attivita' agricola», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: 1) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, 2) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal presente decreto, o 3) lo svolgimento di un'attivita' minima, definita dal presente decreto, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; i) per «prodotti agricoli», in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonche' il cotone; j) per «reddito»: la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. k) per «Sistema Integrato di Gestione e Controllo» (SIGC): il sistema disciplinato dal capo II, titolo V, del Reg. (UE) 1306/2013; l) per «Sistema integrato di gestione dei rischi»: il sistema per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; m) per «Sistema di gestione dei rischi individuale», il sistema di gestione delle informazioni concernenti l'intera potenzialita' di copertura del rischio dell'agricoltore; n) per «Organismi Pagatori (OP)»: i Servizi e gli Organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 7 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013, riconosciuti dall'autorita' ministeriale competente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2009; o) per «Organismo di Coordinamento (OC)»: Organismo incaricato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di: 1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; 2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito; 3) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione; p) per «Unita' Tecnico Economica (UTE)»: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999. q) per «Centri di Assistenza Agricola (CAA)»: strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attivita' definite nella medesima convenzione; r) per «Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione»: documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore; s) per «uso»: uso definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto n. 22 del reg. (UE) n. 640/2014; t) per «appezzamento»: superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg. (UE) n. 640/2014; u) per «quaderno di campagna»: il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni; v) per «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione; w) per «resa media individuale»: la produzione media annua per prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata; x) per «produzione media annua di un agricoltore»: risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata; y) per «calamita' naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (9) del reg. UE n. 702/2014. z) per «avversita' atmosferiche» assimilabili a una calamita' naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccita' che distruggano piu' del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base della resa media individuale di cui al precedente punto w), secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (16) del reg. UE n. 702/2014; aa) per «altre avversita' atmosferiche»: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite al precedente punto z), secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (17) del reg. UE n. 702/2014; bb) per «Organismi nocivi ai vegetali» (articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio): i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono: 1) al regno animale (infestazioni parassitarie) o 2) al regno vegetale, o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni (Fitopatie); cc) per «epizoozie»: malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio; dd) per «emergenza ambientale»: un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualita' dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico; ee) per «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano; ff) per «polizza individuale»: contratto assicurativo sottoscritto dall'agricoltore e dalla compagnia nel quale le figure dell'assicurato e contraente coincidono; gg) per «polizza collettiva»: contratto assicurativo nel quale il contraente e' l'organismo collettivo e l'assicurato e' l'agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni; hh) per «certificato di polizza»: documento sottoscritto dall'assicurato e dalla compagnia di assicurazione con il quale l'agricoltore aderisce alla polizza collettiva, riportante i dati specifici della copertura; ii) per «soglia di danno»: percentuale di perdita di produzione del 30% dovuta a eventi atmosferici, fitopatie e epizoozie, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; jj) per «intervento»: fonte di finanziamento dei contributi sui premi assicurativi; kk) per «organizzazione di produttori»: una organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2014.