IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  che  hanno
colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni  dall'11  al
22 novembre 2014; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nei territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in  premessa,  il  Direttore  generale  sicurezza,  protezione
civile  ed  immigrazione  della   regione   Lombardia   e'   nominato
commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei  sindaci  dei
comuni interessati dagli eventi  meteorologici  in  argomento,  delle
province interessate, nonche' delle  strutture  organizzative  e  del
personale della regione Lombardia e degli enti pubblici dipendenti. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  3,  entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di  prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi; 
  b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi; 
  c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.