IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  ospedali   psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
s.m., contenente disposizioni per  il  definitivo  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari, che  fissa  al  31  marzo  2015  il
termine per  il  completamento  del  processo  di  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari e che prevede la possibilita' per le
regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi  presentati
in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla  riqualificazione  dei
Dipartimenti di salute mentale, di contenere  il  numero  complessivo
dei  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture  sanitarie  e  di
destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole
strutture pubbliche; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti  ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  ad  integrazione  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28  dicembre  2001  n.
448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.  350,  30  dicembre
2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre  2006  n.  296,  24
dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23  dicembre  2009  n.
191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.  183,  24  dicembre
2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza «la spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013 e stabilisce che "le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico   programma   di   utilizzo   proposto    dalla    medesima
regione...All'erogazione delle  risorse  si  provvede  per  stati  di
avanzamento dei lavori. Per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.»; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che, per l'esercizio 2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
per  un  valore  complessivamente   pari,   nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,  n.  9  e  s.m.,  come
rideterminato dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  regione  Veneto  la  somma   di   €
11.587.256,75, e all'art. 1, comma 2  dispone  che  le  risorse  sono
assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto  del  Ministro  della
salute di approvazione di uno specifico programma di  utilizzo  delle
risorse ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Preso atto che il programma presentato  dalla  regione  Veneto  con
nota  prot.  n.  518482  del  28  novembre  2013  e   approvato   con
deliberazione di giunta regionale n. 2064  del  19  novembre  2013  e
integrato con deliberazione di giunta regionale n. 497 del  4  aprile
2014,  per  un  importo  complessivo  a  carico  dello  Stato  di   €
11.007.650,00, prevede: 
    la realizzazione dell'intervento denominato «Struttura  sanitaria
extra ospedaliera per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari comune di Nogara (VR)», per  un  importo  a  carico  dello
Stato pari a € 11.007.650,00; 
    la determinazione di una quota residuale pari a € 579.606,75, che
sara' utilizzata dalla  regione  per  il  potenziamento  dei  servizi
psichiatrici regionali, come previsto dal citato art. 3-ter, comma 6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 
  Acquisito, verbale prot. n. 149526654  del  18  novembre  2014,  il
parere espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali
della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base  delle
disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto  interministeriale
1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre  2012,  da
quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013,  n.  24  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2013,  n.  57  e   dal
decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; 
  Dato atto che il Ministero della salute provvedera' con  successivo
decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a  €  579.606,75,
per la realizzazione degli  interventi  che  saranno  successivamente
proposti dalla Regione Veneto per incrementare  la  realizzazione  di
percorsi  terapeutico-riabilitativi  e  favorire  misure  alternative
all'internamento; 
  Acquisito, prot. n. 25719 del 16 dicembre 2014, il concerto tecnico
finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  24  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n.  198,  con
il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato,
Dott. Vito De Filippo; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di  sanita'
penitenziaria  e   salute   mentale   limitatamente   agli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il programma  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 2064 del 19 novembre 2013, integrata  con  deliberazione
di Giunta regionale n.  497  del  4  aprile  2014,  presentato  dalla
regione  Veneto  che   prevede   la   realizzazione   dell'intervento
denominato «Struttura sanitaria extra ospedaliera per il  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari comune di Nogara (VR)», per un
importo a carico dello Stato pari a € 11.007.650,00.